D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363 (1).
Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.


PARTE I    - Norme generali  per  la  progettazione, costruzione ed esercizio
                                                           Artt.
 Capo I    - Progetti . . . . . . . . . . . . . . . .    1 -  6
 Capo II   - Costruzione  . . . . . . . . . . . . . .    7 - 14
 Capo III  - Esercizio  . . . . . . . . . . . . . . .   15 - 19

PARTE II   - Norme  per il  calcolo e la  costruzione dei diversi tipi di sbarramento



1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta.


2. Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello
approvato con regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1370.


PREMESSA.

Il presente regolamento si applica a tutti gli sbarramenti (dighe
o traverse) la cui altezza, ai sensi dell'art. 21, superi i 10 metri ed a
quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 mc.
La Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici potrà tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di
minore importanza.
Per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del Genio
civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche
dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare.
L'autorità militare dovrà essere in tutti i casi interessata per il rilascio
del nulla osta alla realizzazione dell'opera.


PARTE PRIMA
Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio

CAPO I - Progetti.
1. Progetto di massima. - I progetti di massima allegati alle domande di
derivazione d'acqua devono essere redatti, per la parte riguardante le opere
di sbarramento, in base a rilievo diretto, topografico e geologico, della
zona d'imposta dell'opera, ed a rilievo diretto, ma anche sommario, del
territorio interessato dall'invaso, e devono essere corredati da una relazione
geognostica preliminare.
Una copia di detti progetti è trasmessa dall'ufficio del Genio civile al
Servizio dighe il quale esprime in merito il proprio parere, comunicandolo
all'ufficio stesso, perché venga allegato agli atti di istruttoria della
domanda di derivazione.
Copia del progetto di massima è trasmessa, a cura dell'ufficio del Genio
civile, anche all'autorità militare competente per territorio per le
eventuali prescrizioni di pertinenza.


2. Progetto esecutivo. - Il progetto esecutivo dello sbarramento deve essere
firmato in tutti i suoi allegati dall'ingegnere progettista e dal richiedente
la concessione o concessionario della derivazione ed essere corredato dai
seguenti allegati:
a) relazione tecnica generale con giustificazione del tipo dello sbarramento
adottato e con richiamo delle eventuali varianti rispetto al progetto di
massima;
b) relazione geognostica definitiva e dettagliata con i risultati delle
indagini e delle prove eseguite. Tale relazione, redatta da persona di
riconosciuta competenza in materia deve, in ogni caso, contenere gli
elementi oggettivi raccolti sulla idoneità della sede dello sbarramento,
sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità dei pendii e delle opere
interessate dall'invaso, considerate anche le eventuali caratteristiche
sismiche della zona;
c) relazione idraulica che indichi come è stata stabilita la portata di
massima piena prevedibile ed i provvedimenti per lo smaltimento di essa,
tanto in fase di costruzione che di esercizio;
d) relazione particolareggiata sulle caratteristiche e sulla provenienza
dei materiali nonché sulle malte, conglomerati ed altri impasti che si
prevede di impiegare per la costruzione dello sbarramento, con i risultati
delle prove preliminari effettuate presso istituti specializzati;
e) relazione sulle prove compiute sul terreno di fondazione;
f) calcoli di stabilità e di resistenza relazione illustrativa delle eventuali
prove statiche su modello;
g) piano degli apparecchi da installare per il controllo del comportamento
dello sbarramento durante la costruzione e l'esercizio;
h) corografia in scala non inferiore a 1:100.000 con indicazione del bacino
imbrifero tributario del serbatoio e del territorio a valle in quanto
interessato dal serbatoio stesso;
i) planimetria di rilievo diretto del serbatoio a curve di livello in scala
non inferiore a 1:5000;
l) planimetria, riferita a sicuri caposaldi, della zona di imposta in
scala 1:500 oppure 1:200, a seconda delle caratteristiche dell'opera,
con rappresentazione di questa e di quelle sussidiarie (per lo scarico delle
piene, per il vuotamento del serbatoio, per la
presa, per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante la costruzione);
disegni esecutivi, in scale opportune, dei prospetti, delle sezioni
trasversali, longitudinali e, ove occorra, orizzontali dello sbarramento e
disegni delle opere accessorie, così da fornire un quadro completo dello
sbarramento stesso e delle sue parti, compresi i cunicoli di ispezione, i
drenaggi ed i giunti; disegni dei meccanismi di manovra degli scarichi.
Per gli sbarramenti di minore importanza può essere omesso, a giudizio
dell'ufficio del Genio civile competente, qualcuno dei documenti prescritti.
La relazione tecnica generale indicherà come sarà provveduto per il comodo e
sicuro accesso all'opera, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio,
così da consentirne la facile ispezione in ogni sua parte, avuto presente che
per serbatoi di particolare importanza sarà in massima necessaria una rotabile
di conveniente larghezza.
La relazione stessa specificherà altresì come sia previsto di provvedere
durante l'esercizio alla vigilanza dell'opera e ad avvertire in tempo utile e
con ogni sicurezza, gli abitanti della vallata sottostante in caso di pericolo
o qualora si presenti la necessità di svaso immediato del serbatoio.


3. Massima piena e organi di scarico. - La relazione idraulica dovrà
giustificare il valore assunto per la portata della massima piena prevedibile,
ai fini del dimensionamento degli organi di scarico, avuto presente che lo
smaltimento delle piene dovrà essere affidato in misura prevalente agli
scarichi di superficie i quali saranno preferibilmente disposti fuori del
corpo dello sbarramento.
Sarà ammessa l'adozione del tipo tracimabile quando non siano da temere
erosioni al piede dello sbarramento, o siano state previste disposizioni atte
a prevenirle. Sarà opportuno che la rispondenza di tali disposizioni sia
stata controllata da prove su modello.
La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere
effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno
due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano.
Nel caso di serbatoi di notevole importanza, dovrà essere dimostrata la
possibilità di attuarne il rapido svaso nell'eventualità di pericolo o di
richiesta dell'autorità militare, con l'adozione, se necessario, di scarichi
di alleggerimento; dovrà a tale fine essere allegato il diagramma orario di
svuotamento con i calcoli relativi.


4. Verifiche statiche. - I calcoli di stabilità e resistenza saranno
chiaramente esposti riproducendo integralmente, fino alle tormule finali,
il metodo adottato, qualora questo non sia di comune dominio, e l'applicazione
numerica di esso allo sbarramento progettato.
Saranno pure dettagliatamente esposti modalità e risultati delle eventuali
prove statiche su modello, prove che sarà sempre consigliabile di effettuare
nel caso di sbarramenti di notevole importanza o di tipo non comune, da
condurre di concerto col Servizio dighe.


5. Approvazione del progetto esecutivo. - Il progetto esecutivo deve essere
presentato in originale in bollo e tre copie al competente ufficio del Genio
civile, il quale accerta se la documentazione di esso sia conforme alle
prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in caso contrario, il
completamento degli atti, e promuove il parere del Servizio idrografico nei
riguardi della portata di massima piena prevista.
Per il completamento degli atti l'ufficio del Genio civile assegna agli
interessati un termine.
Il detto Ufficio trasmette una copia del progetto all'autorità militare
competente per territorio, per accertarne la rispondenza alle eventuali
clausole imposte nell'interesse della difesa nazionale.
In pari tempo procede all'esame del progetto stesso, che trasmetterà,
in originale e copia, con una propria relazione e con lo schema del
foglio di condizioni di cui al successivo articolo, alla Presidenza
della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Servizio dighe esegue le verifiche e gli accertamenti del caso e
riferirà in merito al progetto dopo di che il progetto stesso è sottoposto
all'esame e parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Il Servizio dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti di
sbarramenti di limitata importanza.


6. Foglio di condizioni. - Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale
è vincolata l'esecuzione dell'opera, è predisposto con riferimento al
progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante
la costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua durante i lavori di
costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalità di costruzione,
i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento
della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da
adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere
sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere,
sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della
frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del
comportamento dello sharramento, con indicazione degli apparecchi dei vari
tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o 
concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione
e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle
e con la più prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e
per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di
immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari
per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera.
Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della
competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà
restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la
concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento
amministrativo.


CAPO II - Costruzione.

7. Autorizzazione alla esecuzione dei lavori. - L'esecuzione degli impianti
di cantiere e degli scavi può essere autorizzata dopo l'approvazione del
progetto di massima, dall'ufficio competente del Genio civile, il quale
ne avverte immediatamente il Servizio dighe.
L'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento è accordata dall'ufficio
del Genio civile dopo l'approvazione del progetto esecutivo e dopo che da
parte del richiedente la concessione o concessionario sia stato firmato, in
segno di accettazione, il foglio di condizioni nel testo definitivamente
approvato ai sensi dell'articolo precedente. L'autorizzazione è subordinata
all'accertamento da parte del Servizio dighe dell'adeguatezza e idoneità
degli scavi compiuti per l'impostazione dello sbarramento e degli impianti
per il confezionamento e la posa in opera dei materiali.


8. Direzione dei lavori. - L'ingegnere direttore dei lavori, qualora non sia
anche progettista, deve firmare il progetto esecutivo, assumendone ogni
responsabilità per quanto riguarda le modalità costruttive e la rispondenza
dell'opera ai disegni e alle altre caratteristiche del progetto approvato.
Tali obblighi, quando l'opera venga eseguita per appalto, sono estesi
all'assuntore dei lavori che dovrà anche garantire la esecuzione a regola
d'arte dell'opera stessa.
Il richiedente la concessione o concessionario risponde della capacità
dell'assuntore ad eseguire l'opera e della attitudine specializzata del
personale addetto alla costruzione.
Per tutta la durata dei lavori deve risiedere sul posto il direttore dei
lavori od un suo sostituto.
L'ufficio del Genio civile comunica al Servizio dighe i nominativi
dell'ingegnere direttore dei lavori, del suo sostituto e della ditta
appaltatrice.


9. Vigilanza dei lavori. - Il Servizio dighe segue tutte le fasi della
costruzione, ne raccoglie i dati e sorveglia i sistemi di lavoro, disponendo
gli accertamenti, le verifiche e le esperienze che ritenga necessarie; tiene,
inoltre, aggiornata, per ogni sbarramento,
una speciale posizione che ne registri, fra l'altro, con ogni particolare, le
modalità costruttive e le verifiche eseguite durante la costruzione e
l'esercizio.
Il Servizio dighe può, durante l'esecuzione dei lavori, approvare varianti
non sostanziali al progetto esecutivo o alle modalità costruttive.


10. Prove preliminari sui materiali. - I materiali da impiegare nella
costruzione dello sbarramento, la roccia di imposta e i diversi tipi di malte,
conglomerati e altre miscele proposti per l'impiego, dovranno esser assoggetta
ti, prima dell'inizio dei lavori e secondo un programma concordato con il
Servizio dighe, ad esperienze presso laboratori specializzati, dirette ad
accertarne: il peso specifico, il modulo di elasticità, le resistenze
meccaniche, la permeabilità e le altre caratteristiche di cui fosse ritenuta
utile la conoscenza.
Può essere inoltre richiesta l'analisi dell'acqua del serbatoio, quando se ne
possa temere un'azione aggressiva sui materiali da impiegare.
I leganti utilizzati dovranno rientrare nella categoria dei cementi a termini delle 
vigenti «Norme per l'accettazione dei leganti idraulici», delle quali
dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni che non siano in
contrasto col presente regolamento.
I certificati delle esperienze compiute saranno inviati in originale e copia
all'ufficio del Genio civile, che curerà la trasmissione degli originali al
Servizio dighe.
Sulla scorta dei risultati di dette esperienze verranno definite le
caratteristiche di composizione delle malte, dei conglomerati e di ogni altra
miscela da impiegare.
Campioni dei materiali saranno conservati a cura dell'ufficio del Genio
civile per gli eventuali controlli.
Presso il cantiere di costruzione della diga sarà impiantato, a cura del
richiedente la concessione o concessionario, un laboratorio sperimentale
per le prove sui materiali, proporzionato all'importanza dell'opera.


11. Assistenza governativa. - Non appena iniziati i lavori di costruzione,
l'ufficio del Genio civile dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando
il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare
l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di
condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori,
redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al
Servizio dighe.
Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio
del Genio civile, provvederà al controllo dei materiali impiegati e
all'osservanza delle buone norme costruttive.
L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà
poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo
svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere.
Dei suoi rapporti sarà inviata copia al Servizio dighe.
Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente
la concessione o concessionario.

12. Controllo dei materiali durante la costruzione. - Per gli sbarramenti
murari l'assistente governativo curerà che dagli impasti di esecuzione
vengano prelevati, di regola almeno due volte la settimana, campioni delle
malte e dei conglomerati, dei quali una parte verrà sottoposta alle prove
indicate nel foglio di condizioni ed a quelle che successivamente
risultassero necessarie, mentre l'altra sarà conservata in apposito locale
per eventuali ulteriori accertamenti.
Analoghi prelevamenti saranno effettuati per gli altri tipi di sbarramento ai
fini del controllo delle caratteristiche dei materiali impiegati.
Nel laboratorio di cantiere le prove saranno eseguite sotto la vigilanza
dell'assistente governativo ed i loro risultati dovranno essere sempre
convalidati da controlli saltuari presso istituti specializzati scelti
d'accordo col Servizio dighe.
Il prelievo, la conservazione, la spedizione e le modalità di prova dei
campioni dei materiali impiegati negli sbarramenti murari avverranno in
conformità delle vigenti «Norme per l'accettazione e il collaudo dei
materiali da costruzione», salvo eventuali diverse prescrizioni del foglio
di condizioni.
I certificati di prova rilasciati dai laboratori specializzati saranno
trasmessi dai laboratori stessi al competente ufficio del Genio civile, che a
sua volta ne curerà l'invio in copia alla direzione dei lavori e in originale
al Servizio dighe aggiungendo, nel caso di risultati non soddisfacenti, le
proprie osservazioni e proposte.
Qualora i campioni prelevati da parti dell'opera non abbiano corrisposto alle
prescrizioni e i limiti regolamentari non siano stati raggiunti nemmeno da
campioni successivamente prelevati dalle stesse parti, sarà in facoltà
dell'ufficio del Genio civile di ordinare la demolizione di tali parti
dell'opera, dandone immediato avviso al Servizio dighe.
L'ufficio medesimo, quando accerti che l'andamento dei lavori non offra tutte
le garanzie per la perfetta riuscita dell'opera, ne ordinerà la sospensione
riferendone alla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Qualora detta sospensione possa recare danni alle parti già realizzate o ai
territori a valle, le necessarie opere di presidio, progettate dall'ufficio
del Genio civile e di concerto col Servizio dighe, saranno eseguite
dall'ufficio medesimo a spese del richiedente la concessione o concessionario,
qualora questi non accettasse di effettuarle direttamente.


13. Autorizzazione all'invaso. - Prima che lo sbarramento sia ultimato
l'ufficio del Genio civile, previo nulla osta del Servizio dighe, potrà,
a titolo sperimentale e in via provvisoria, autorizzare invasi parziali che
dovranno però interessare soltanto quelle parti che abbiano raggiunto una
sufficiente stagionatura.
Dall'inizio dell'invaso lo sbarramento sarà permanentemente vigilato a cura
del richiedente la concessione o concessionario e ne saranno attentamente
seguite le manifestazioni tutte e le deformazioni effettuando le relative
misure con gli strumenti all'uopo predisposti.
L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso sarà 
consentito per la prima volta in occasione del collaudo.
L'ufficio del Genio civile, qualora se ne manifesti la necessità, potrà revocare in 
qualunque momento l'autorizzazione agli invasi, informandone il Servizio dighe.


14. Collaudo. - Avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'ufficio del Genio civile ne dà 
avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali abbiano dato risultati 
soddisfacenti, la Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici dispone per il collaudo dell'opera.
Ai fini del collaudo l'ufficio del Genio civile curerà la raccolta dei disegni di 
consistenza delle opere e farà redigere dall'assistente governativo una relazione finale 
sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.
Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione del presidente della competente 
Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da una Commissione collaudatrice 
costituita di norma da un ingegnere del Genio civile con qualifica non inferiore ad 
ingegnere capo e da un ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza dello 
svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la Commissione collaudatrice 
potrà essere nominata anche durante l'esecuzione dei lavori, in modo che ne possa 
seguire lo svolgimento.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del 
richiedente la concessione o concessionario.
Gli atti di collaudo verranno trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli 
impianti elettrici, per i successivi provvedimenti amministrativi.


CAPO III. - Esercizio.
15. Vigilanza durante l'esercizio. - Approvati gli atti di collaudo, lo 

sbarramento 
inizia il regolare esercizio durante il quale dovrà, a cura del richiedente la concessione o 
concessionario, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà nelle 
immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata, in modo sicuro, 
telefonicamente o con impianto radio, con la rete telefonica pubblica e con la più 
prossima sede della ditta concessionaria.
L'ufficio del Genio civile potrà di volta in volta autorizzare la temporanea 
sospensione della sorveglianza nei periodi di serbatoio vuoto.
Dovranno essere assicurate comunicazioni sempre praticabili dalla casa di guardia 
alle cabine di manovra degli scarichi e della presa ed alle gallerie d'ispezione; queste 
dovranno essere pure sempre praticabili e munite di impianto di illuminazione. 
Apposito impianto sarà anche predisposto per l'illuminazione dei due paramenti dello 
sbarramento.


16. Obblighi del richiedente la concessione o concessionario. - Il richiedente la 
concessione o concessionario della derivazione alla quale è connesso lo sbarramento è 
obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei 
relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra 
della presa e degli scarichi.
Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un 
funzionario del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori 
a sei mesi.


17. Accertamenti periodici di controllo. - L'ingegnere del Genio civile incaricato 
della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente 
negli stati di massimo e di minimo invaso.
A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche 
visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici e radio, nonché degli 
eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.
Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che 
sarà trasmesso al Servizio dighe.


18. Provvedimenti di urgenza. - L'ufficio del Genio civile, qualora accerti 
manifestazioni che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha 
facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta 
urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse 
indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso 
ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.
Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti 
ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che 
dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza.


19. Osservazione e misure. - A cura del richiedente la concessione o 
concessionario verranno eseguiti i controlli e le misure periodiche previste nel foglio di 
condizioni e nel progetto esecutivo approvato.
Presso la casa di guardia sarà tenuto apposito registro sul quale dovranno essere 
riportate:
a) le misure di controllo, che per gli sbarramenti di maggiore importanza dovranno 
riguardare le deformazioni e gli spostamenti della struttura e della roccia, le temperature 
interne della massa muraria, le sottopressioni, e, per gli sbarramenti in materiali sciolti, 
gli assestamenti e i livelli piezometrici nel corpo dell'opera;
b) le misure delle perdite attraverso l'opera, la roccia e gli organi di chiusura degli 
scarichi:
c) le misure giornaliere: della temperatura (massima e minima) dell'aria; della 
pioggia e del manto nevoso; del livello dell'acqua nel serbatoio, della temperatura 
dell'acqua in superficie e a cinque metri di profondità, dello spessore dello strato di 
ghiaccio; gli eventi meteorologici o idrologici (piene) di particolare importanza;
d) tutte le altre misure delle quali fosse emersa la necessità;
e) la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, l'ubicazione e le 
dimensioni delle eventuali lesioni che si fossero manifestate nello sbarramento e nelle 
sue opere accessorie ed i provvedimenti presi.
Nel registro saranno annotate di volta in volta le visite e le prescrizioni dell'ufficio 
del Genio civile e del Servizio dighe, e i risultati dei controlli sui meccanismi di 
manovra.
Alla fine di ogni mese un bollettino contenente i dati e le misure di cui sopra sarà 
inviato in duplice copia all'ufficio del Genio civile competente che ne trasmetterà una al 
Servizio dighe.

PARTE SECONDA
Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento (2).

-----------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1960, n. 72.

(2) Le norme sono state sostituite da quelle allegate al D.M. 24 marzo 1982 (Gazz. 
Uff. 4 agosto 1982, n. 212, S.O.). (Si omette il testo perché di contenuto prettamente 
tecnico).