PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
N. DSTN/2/22806 Roma, 13 dicembre 1995
Ai concessionari o richiedenti la concessione, ai proprietari,
ai gestori delle opere di sbarramento rientranti nella competenza
del Servizio Nazionale Dighe
LORO SEDI
Al Magistrato alle acque
VENEZIA
Al Magistrato per il Po
PARMA
Ai Provveditorati alle opere pubbliche
LORO SEDI
Agli Uffici del genio civile di
BOLZANO
TRENTO
GORIZIA
PORDENONE
TRIESTE
UDINE
All'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna
CAGLIARI
Alle Prefetture
LORO SEDI
Ai Commissari del Governo
LORO SEDI
Alla Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
ROMA
Alla Presidenza della IV sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
ROMA
Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto
ROMA
Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo
ROMA
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Gabinetto
ROMA
Al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendio
ROMA
Al Dipartimento della Protezione Civile
ROMA
Alle Autorità di Bacino
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Giunte Regionali
LORO SEDI
CIRCOLARE CONTENENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E INTEGRATIVE
IN MATERIA DI DIGHE
A) - Prescrizioni inerenti la designazione dell' ingegnere responsabile
della sicurezza delle dighe, (decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
con legge 21 ottobre 1994, n. 584).
L'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure
urgenti in materia di dighe, convertito con legge 21 ottobre 1994, n. 584, di
seguito denominato 'legge', dispone che: "al fine di garantire l'azione di controllo
esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica
amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare,
anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile
della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto".
Al fine di attuare tale disposizione, si prescrive che i concessionari
o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono
direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, indicate
all'art. 1, comma 1, della 'legge' , comunichino, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al
Servizio Nazionale Dighe (SND), ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche,
ovvero all' Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna per le opere
ricadenti in detta Regione ed alle competenti Prefetture, per ogni opera esercita
o in costruzione, il nominativo ed i recapiti dell'ingegnere responsabile della
sicurezza delle opere e della sicurezza dell'esercizio dell'impianto (nonchè di
un ingegnere che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento - ingegnere sostituto.
Unitamente alla comunicazione al SND dovrà essere trasmessa copia dell'atto
formale di designazione allo svolgimento dell'incarico di ingegnere responsabile
e, nel caso di liberi professionisti, anche la loro dichiarazione di accettazione
dell'incarico. In caso di inadempienza rilevata a seguito degli accertamenti
periodici di controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista dal predetto art. 4, comma 4, della 'legge' ai concessionari
o richiedenti la concessione o, in loro assenza, ai proprietari che gestiscono
direttamente le opere di sbarramento.
B) - Piene artificiali e Fogli di Condizione per l'esercizio e la manutenzione.
Nell'ambito della propria attività di vigilanza e conoscitiva il SND deve
promuovere ed acquisire gli studi sulle conseguenze che hanno sui territori di
valle le manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e
l'ipotetico crollo della diga stessa (art. 24, comma 6, lettera e) del d.P.R.
24 gennaio 1991, n.85), ai fini della definizione degli scenari degli incidenti
probabili, sulla base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi
piani di emergenza. A tal fine i concessionari o richiedenti la concessione o,
in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento,
dighe di ritenuta o traverse, indicate all'art. 1, comma 1, della 'legge', qualora
non avessero già provveduto, devono redigere, attenendosi alle allegate
"raccomandazioni" elaborate con il concorso del G.N.D.C.I., e far pervenire al SND
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli studi
sugli effetti delle piene artificiali connesse alle manovre degli organi di scarico
e gli studi teorici tendenti ad individuare il profilo dell'onda di piena e le aree
soggette ad allagamento in conseguenza di ipotetico collasso della struttura.
I sopra indicati soggetti devono altresì valutare la massima portata di piena
transitabile in alveo a valle dello sbarramento, contenuta nella fascia di pertinenza
fluviale come delimitata dalla competente Autorità di bacino o, ove non costituita,
dall' Autorità competente per l'asta fluviale; il dato deve essere comunicato al
Dipartimento della Protezione Civile ed alle locali Autorità di protezione civile.
Al fine di consentire al SND la redazione del Foglio di Condizioni per
l'esercizio e la manutenzione e del documento contenente le condizioni che devono
verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure
da porre in atto (definito nella circolare 4 dicembre 1987 n.352, pubbl. sulla G.U.
n.14 del 19 gennaio 1988), ove già non esistenti, i sopraindicati concessionari o
richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari che gestiscono direttamente
le opere di sbarramento trasmettono all'Ufficio Periferico, entro 90 giorni dalla
data della richiesta, i dati e le informazioni ritenuti necessari dal SND.
In caso di inadempienza dell'invio dei documenti di cui ai precedenti commi
(piene artificiali, informazioni per la redazione del Foglio di Condizioni e del
documento di protezione civile) rilevata a seguito degli accertamenti periodici di
controllo, ricorrono le condizioni per l'applicazione ai soggetti anzidetti della
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 4, della 'legge'; nel contempo il
SND, previa ordinanza prefettizia disposta ai sensi dell'art. 2 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, provvede alla raccolta dei dati ed
alla redazione degli elaborati non pervenuti avvalendosi di soggetti pubblici o
privati di comprovata competenza, a spese degli interessati.
I Fogli di Condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti devono
intendersi integrati con la prescrizione che il valore della massima portata di
piena transitabile in alveo a valle degli sbarramenti contenuta nella fascia di
pertinenza fluviale come delimitata dalla competente Autorità di bacino o, ove
non costituita, dall' Autorità competente per l'asta fluviale, non dovrà essere
superato nel corso delle manovre ordinarie degli organi di scarico.
C) - Asseverazione dello stato delle dighe in esercizio e della loro sicurezza.
I concessionari o richiedenti la concessione o, in loro assenza, i proprietari
che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse,
indicate all'art. 1, comma 1, della 'legge' devono inoltrare al SND, entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione della presente circolare, e successivamente ogni sei mesi,
una dichiarazione con la quale l'ingegnere responsabile di cui al precedente punto
A) assevera lo stato delle opere, ivi comprese le sponde del serbatoio, e delle
apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione, l'efficienza e le condizioni
di sicurezza, nonchè il rispetto del Foglio di Condizioni per l'esercizio e la
manutenzione durante la gestione dell'impianto. La dichiarazione, cui devono
essere allegati i diagrammi aggiornati delle misure significative del comportamento
dell'opera, deve altresì asseverare che non si ravvisano situazioni di pericolo
per le popolazioni ovvero indicare gli eventuali provvedimenti di urgenza assunti.
Il SND effettua i sopralluoghi e gli accertamenti ritenuti opportuni,
comunicandone i risultati, ove necessario, alla competente Prefettura per l'eventuale
applicazione di provvedimenti cautelativi e/o sanzionatori.
D) - Opere di sbarramento realizzate in assenza di progetto approvato ovvero in
difformità allo stesso successivamente alla data di entrata in vigore della 'legge'.
1) - Le opere di sbarramento (da identificare nel manufatto costituente la diga, con i
relativi interventi di consolidamento e tenuta in fondazione e nelle spalle, e
nelle opere di scarico con i relativi impianti) realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore della 'legge' senza aver previamente ottenuto l'approvazione
tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato (o modificate
successivamente al completamento degli invasi sperimentali ed all'inizio
dell' ordinario esercizio) in modo tale da ridurre le loro originarie condizioni
di sicurezza, fattispecie sanzionate dall'art. 4, comma 1, della 'legge', sono
soggette all'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.18 del d.P.R. 1 novembre
1959 n.1363 fino alla loro eventuale demolizione, qualora non presentino condizioni
di sicurezza rientranti nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
Nel caso in cui le opere di sbarramento siano riconducibili alle condizioni
di sicurezza previste dalla normativa tecnica vigente, il trasgressore, attuati
gli anzidetti provvedimenti, potrà effettuare i necessari lavori semprechè
il relativo progetto, da presentare SND entro 6 mesi dalla rilevata trasgressione,
sia stato dallo stesso approvato, anche nella forma condizionata all'osservanza di
prescrizioni (art. 1, comma 1, della 'legge').
Le opere di sistemazione dovranno essere completate, nel rispetto degli obblighi,
oneri e vincoli di cui all'art.1, comma 6, della 'legge' entro i tempi tecnici
indicati nel progetto approvato dal SND. Il definitivo parere negativo sul
progetto presentato comporta per il trasgressore l'immediato obbligo di messa in
sicurezza definitiva dei luoghi.
2) - Sulle modifiche apportate alle opere di sbarramento (da identificare
come al precedente punto 1) che non ne riducano le originarie condizioni di
sicurezza e non incidano in modo rilevante sull' impostazione progettuale a
suo tempo approvata, ed a quelle apportate allo stato dei luoghi ovvero alle
opere accessorie o complementari (interventi di consolidamento dei versanti
dell'invaso, dispositivi di tenuta del serbatoio, strumentazione di misura e
controllo, impianti di sorveglianza, allarme ed illuminazione, casa di guardia,
viabilità di servizio), ma, per queste ultime, solo nel caso di riduzione
delle loro specifiche condizioni statico-funzionali, deve essere acquisita
l'approvazione tecnica da parte del SND, che può essere rilasciata anche a
posteriori e nella forma condizionata all'osservanza di prescrizioni.
Il richiedente la concessione o concessionario o, in mancanza di questo,
il proprietario che gestisce direttamente le opere, può pertanto dare subito
inizio ai suddetti lavori di modifica, restando peraltro a suo carico esclusivo
gli oneri conseguenti alle eventuali prescrizioni del SND. In ogni caso la
mancata approvazione comporta la realizzazione degli interventi come da progetto
originariamente approvato. Nel caso venga accertata, in qualunque fase dei
lavori o a lavori eseguiti, l'assenza dei presupposti di sicurezza sopra
indicati per le opere di sbarramento, ricorre la fattispecie sanzionatoria
di cui all'art.. 4, comma 1, della 'legge' e l'applicazione delle procedure
di cui al precedente punto 1).
L'invio al SND della documentazione tecnico-progettuale da sottoporre ad
approvazione deve avvenire prima del termine dei lavori relativi alla modifica.
Ove le modifiche siano apportate in occasione di lavori di costruzione o di
manutenzione di apprezzabile rilevanza detto invio potrà avvenire prima
della ultimazione degli stessi.
Nel caso in cui le modifiche in argomento siano già realizzate o in corso
di realizzazione alla data di pubblicazione della presente circolare,
l'anzidetto invio deve avvenire entro 90 giorni da detto termine.
Per omesso o ritardato invio degli elaborati progettuali relativi a
modifiche rilevate a seguito degli accertamenti periodici di controllo,
ricorrono le condizioni per l'applicazione della sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 4, comma 4, della 'legge', salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
E) - Applicazione del d.P.R. 1 novembre 1959, n°1363.
1) - L'art. 28 del d.P.R. 24 gennaio 1991, n°85, modificato ed integrato
dall'art. 5, comma 2, della 'legge', stabilisce che, fino all'assegnazione
del personale agli uffici periferici del SND, e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, i Provveditorati Regionali alle OO.PP. del Ministero dei
lavori pubblici e l'Assessorato ai LL.PP. della Regione Sardegna continuano
a svolgere le attività espletate in applicazione degli artt. 11, 16, 17 e 18
del regolamento approvato con d.P.R. 1 novembre 1959, n° 1363.
Ciò premesso, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento per la disciplina
del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione
e l'esercizio delle dighe di cui all'art. 2, comma 1, della 'legge', si
forniscono alcuni chiarimenti indispensabili per un corretto ed uniforme
impiego del citato d.P.R. n. 1363 del 1959, emanato in funzione di una
organizzazione statuale oggi profondamente modificata, che non ne consente
la letterale applicazione. Peraltro lo stesso d.P.R è stato in passato oggetto,
da parte del Ministero dei LL.PP., di circolari interpretative e prescrittive
volte a consentire di adeguare la normativa alla struttura amministrativa modificatasi
a seguito del d.P.R. n. 616 del 1977 e delle mutate esigenze di sicurezza.
Successivi provvedimenti legislativi (legge n. 183 del 1989, d.P.R. n. 85 del 1991,
decreto-legge n. 507 del 1994) hanno regolamentato in maniera diversa aspetti
trattati sia dal d.P.R. in questione che dalle citate circolari che pertanto,
per tali profili, sono da considerare superati.
2) - Si specifica che, insediati gli Uffici periferici del SND, e comunque a
partire dal 1 gennaio 1996:
a) - Le funzioni affidate dal d.P.R. n. 1363 del 1959 agli uffici del genio
civile (all'epoca facenti parte del Ministero dei LL.PP.) agli artt. 5, 6, 7
-comma 2-, 8, 10, 11, 12, 13, 14 -commi 1 e 2 -, 15, 16, 17, 18 sono da
intendersi affidate agli Uffici periferici del SND.
b) - Le funzioni affidate dal d.P.R. n. 1363 del 1959 al Servizio dighe
sono da intendersi affidate a:
- Ufficio periferico del SND (artt.1, 7 - comma 1 -, 9 - comma 2 -);
- Sede centrale del SND (artt. 4, 5, 7 - comma 2 -, 8, 10, 11, 12, 13, 14
- comma 1 -, 17, 18);
- Sede Centrale e Ufficio periferico del SND (artt. 9 - comma 1 - ,14 - comma 3 -).
c) - La disposizione di cui al secondo punto del comma 3 dell'art. 5
del d.P.R. n. 1363 del 1959 viene attuata dall'Ufficio periferico del SND
inviando la documentazione ivi indicata alla Sede Centrale che, eseguite le
verifiche e gli accertamenti del caso, la trasmette al Consiglio Superiore
dei lavori pubblici per l'esame e parere di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b) del d.P.R. n. 85 del 1991.
d) - La disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1363 del 1959
viene attuata dall'Ufficio periferico del SND riferendo alla Sede Centrale che
potrà chiedere in merito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.
e) - Per le attività di competenza dell'amministrazione prescritte dagli
artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 1363 del 1959, si fa riferimento a quanto
indicato alla precedente lettera C).
f) - I bollettini di cui all'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 1363
del 1959 devono essere inviati in duplice copia al competente Ufficio
periferico del SND, che ne trasmetterà una alla Sede centrale.
g) - I soggetti cui sia stato affidato dai titolari della concessione di
derivazione, ovvero dai proprietari delle opere, l'esercizio dell'impianto,
assumono gli oneri previsti per questi ultimi dalla vigente normativa in
materia di dighe solo dopo che il Ministero dei lavori pubblici abbia
concesso esplicita autorizzazione al subentro nella gestione dell'impianto
e che detto subentro sia stato notificato al SND ed agli organi competenti
in materia di protezione civile.
h) - Gli elaborati del progetto di opere di sbarramento da sottoporre
all'approvazione del SND, elencati all'art. 2 del d.P.R. n. 1363 del 1959
ed indicati come costituenti il progetto "esecutivo", devono essere redatti
con il livello di approfondimento precisato all'art. 16, comma 4, del
decreto-legge n. 101 del 1995, convertito con legge n. 216 del 1995,
per il progetto "definitivo". Quanto sopra tenuto conto che, in conformità
al dettato dell'art. 6, comma 5, 1° periodo, del medesimo decreto-legge,
il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, cui vengono trasmessi dal SND
i progetti per esame e parere, si esprime sui progetti "definitivi".
Analogamente il progetto indicato all'art. 1 del d.P.R. n. 1363 del 1959
deve essere equiparato al progetto "preliminare" come definito all'art. 16,
comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 1995.
F) - Definizione di altezza di una diga e volume di invaso, ai fini
dell'attribuzione delle competenze.
a) - con il termine di "altezza" si intende la differenza tra la quota
del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso
di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei
paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra
paramenti e piano di campagna.
b) - con il termine "volume di invaso" si intende la capacità del serbatoio
compresa tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi,
o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione),
e la quota del punto più depresso del paramento di monte da individuare
sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna.
G) - Elenco delle dighe di competenza del SND.
Il SND pubblica sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle dighe che
rientrano nella propria competenza per le quali sono stati autorizzati gli invasi.
*****
La presente circolare viene inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana per la relativa pubblicazione.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Prof. Franco BARBERI