Art. 1.
(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano
generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT)
1. Per le finalita' indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita' alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalita', del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalita' di cui al presente articolo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e
disposizioni in materia di edilizia agevolata)
1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti
dai seguenti:
"2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono
essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del
creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25
per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a
tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella
contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la
definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo
riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione
forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e
di interessi.
2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura
d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel
caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei
mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di
contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il tempo
occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello
Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da
parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso.
L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi
successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello
Stato.
3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre
2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale
procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste
dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai
sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del collegio.
5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.
7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata
nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in
locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
impegnati nella lotta alla criminalita' ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse
all'attuazione del citato programma:
a) copertura dei maggiori oneri,
intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un
massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
b) finanziamento
dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo
quanto indicato nel comma 7;
c) finanziamento degli interventi nei
limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.
9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina".
12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di servitu)
1. Le procedure impositive di servitu' previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitu'.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di occupazioni di
urgenza)
1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di espropriazione e di
edilizia)
1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".
2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza.
3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.
4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.
5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le
seguenti:
"b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete
ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente
nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad
effettuare prove di crash test per le barriere metalliche".
Art. 6.
(Disposizioni relative al Registro italiano
dighe)
1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici)
1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi e
per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e
consorzi nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai
concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115
e 116 del citato testo unico, alle societa' con capitale pubblico, in misura
anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente
legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai
lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32
e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si
applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicita'
dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli
appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i
lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole
norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori
pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a
terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del
valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i
candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove
sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi
intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni gia' assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad
appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando
le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma
2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in
concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE
previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale
aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I
soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le
disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilita' dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque
regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le
disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attivita' edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere
d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad
esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di
cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai
contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al
comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si
intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo
con personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti
pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non
inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni
aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per
altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere
b) e c).";
b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1) le parole: "ai
sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ai sensi del Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";
2) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici";
c) all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento";
d) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono
sostituite dalle seguenti: "150.000 euro";
2) al comma 4, la lettera
b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le modalita' e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere";
3) al comma 4, la lettera
g) e' sostituita dalla seguente:
"g) le modalita' di verifica
della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle
more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione
e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da
indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sara' tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5
della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al
citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati dal
suddetto regolamento";
4) al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "E' facolta' dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
individuare, quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui
al presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui
si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.";
5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il
seguente:
"11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori,
ancorche' accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo.";
e) all'articolo 12:
1) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile";
2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai
fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di
lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, e' incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e'
pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per
cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il
consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate gia' possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonche'
per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera
e), e' in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione e' acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della meta' dell'intervallo tra le due classifiche";
f) all'articolo 13:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in
associazione ai sensi del comma 1.";
2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e'
sostituita dalle seguenti: "una o piu'" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel
bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo' essere artificiosamente
suddiviso in piu' contratti.";
g) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti:
"di singolo importo superiore a 100.000 euro";
2) il comma 3 e' sostituito
dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori gia' iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli interventi
per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento con capitale privato
maggioritario";
3) al comma 6, dopo le parole: "e' subordinata" sono inserite
le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
4) al comma 7, le parole: "o un
tronco di lavoro a rete" sono soppresse;
h) all'articolo 16:
1) dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una
scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e
dell'intervento da realizzare.";
2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di
verifica" e' inserita la seguente: "tecnica";
i) all'articolo 17:
1) al comma 1, lettera d), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al medesimo
comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) da
consorzi stabili di societa' di professionisti di cui al comma 6, lettera
a), e di societa' di ingegneria di cui al comma 6, lettera b),
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo
non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione
a piu' di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita' tecnico-amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente e' incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni
di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
2) al comma 4, il
secondo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;" e alla lettera
b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista firmatario del
progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di categoria cui ciascun firmatario
del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti";
4) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario";
5) i commi 10, 11 e 12
sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le
disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia
di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le
stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del
pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicita' agli stessi e
siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali e
il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia
inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile
del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma
1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e della capacita' professionale degli stessi e con
motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare";
6) dopo il
comma 12-bis e' inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.";
l) all'articolo 19:
1) al comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) la progettazione esecutiva di cui
all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori
di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di
importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
2) dopo il comma
1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che
partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve
possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in
sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformita' a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in
corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo a verificare la conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformita'.
1-quater. I lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di
affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di
opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di
progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso
di affidamento dei lavori in assicurazione di qualita', qualora la stazione
appaltante non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e' fatto
obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di
supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da
assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai
livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore";
3) al comma 2, le parole:
"Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora
necessario"; le parole: ", che comunque non puo' superare il 50 per cento
dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere corrisposto a collaudo
effettuato in un'unica rata o in piu' rate annuali, costanti o variabili" sono
soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di prezzo, i
soggetti aggiudicatori possono cedere in proprieta' o diritto di godimento beni
immobili nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione,
nonche' beni immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico,
gia' indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili
ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali,
puo' essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario";
4) al comma 2-bis, le
parole: "La durata della concessione non puo' essere superiore a trenta anni"
sono sostituite dalle seguenti: "L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale
dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del
mercato";
5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i
seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a
condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della
gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la societa'
di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di
servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";
6) al comma 4, le
parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il caso di cui al
comma 5,"; e le parole: "numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1),
2) e 4)";
7) al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000
euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici", sono aggiunte le
seguenti: "nonche' quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti
alle opere di consolidamento dei terreni";
m) all'articolo 20:
1) al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base
di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
2) al
comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori di importo pari o superiore a
25.000.000 di euro";
n) all'articolo 21:
1) al comma 1-bis, primo periodo, le
parole: "a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in
euro di 5.000.000 di DSP"; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo
periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono
precisare le modalita' di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare
quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle offerte. Non sono
richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono
rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruita' della offerta, il
concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione potra' provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio";
2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il
seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore
alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o
per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si
ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";
3) dopo il comma 8, e'
aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia
inferiore a 5.000.000 di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle
caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui
all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo
dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati";
o) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari";
p) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla lettera a) e'
premessa la seguente:
"0a) lavori di importo complessivo non superiore
a 100.000 euro";
2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore
a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro
e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" e'
sostituita dalla seguente: "euro";
3) dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
"5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera
c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante
gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma
8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per
i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1,
lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le
stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o
raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti
devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui
alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da
affidare.";
4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di
un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo
complesso, sempreche' tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il
soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non puo' complessivamente superare il 50 per
cento dell'appalto principale.";
q) all'articolo 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di
direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della normativa vigente.";
r) all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare";
s) all'articolo 29:
1) al comma 1, lettera a), le parole:
"superiore a 5 milioni di ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla
parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o" e la parola: "ECU" e'
sostituita dalla seguente: "euro"; alla lettera c) la parola: "ECU" e'
sostituita dalla seguente: "euro";
2) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita'
ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa
sull'amministrazione";
t) all'articolo 30:
1) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. La cauzione definitiva e' progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di
cui al precedente periodo, la cauzione e' svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per
cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione
della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo";
2) il
comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Prima di iniziare le procedure
per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro conformita' alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato
ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo
superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita',
ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal
regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' di propria
competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a)
del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante.";
3) al comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il sistema, una volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75
milioni di euro";
u) all'articolo 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e
di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e
in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione
perche' formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In
merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facolta' dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario puo' essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione e' altresi' promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della
commissione e' formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre
componenti in possesso di specifica idoneita', designati, rispettivamente, il
primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o
concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti gia' designati
contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della
parte piu' diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del
tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non
provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo
bonario, definito con le modalita' di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato
dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facolta' di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per
conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non
si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia
gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per
gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della
commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento puo' essere
componente della commissione stessa.";
v) all'articolo 32:
1) al comma 2, sono premesse le parole: "Per i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge,";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformita' alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino gia'
costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
3)
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte
le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni
ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici
come definita all'articolo 2";
z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attivita'" sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
aa) all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il
30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", e'
inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate
proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole: "un
piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite
le seguenti: "o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una societa' di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo
le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice"
sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed
agevolare le attivita' di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non
determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione
non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
2) al comma 2, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di
utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilita' o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";
3)
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni
dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi
realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'articolo 80 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni
consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare
lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter.
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore
del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza
dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di
integrazione.";
bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potra' adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente. In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario della concessione";
cc) all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le
parole: "il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla
pronuncia di cui all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono
aggiunte, in fine, le parole: "; e' altresi' consentita la procedura di
appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita
mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a
versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei
limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo";
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: "articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e'
aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma
1, che non costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto diventa
la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i
rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societa'
restano solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti
dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla pubblica amministrazione
garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a
titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per la eventuale cessione
delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli
obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di progetto
e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee) dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
"Art.
38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). -
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilita' e parcheggi, tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente
nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per
i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge,
le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo
entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute
proposte da parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo. La
procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle
amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende
che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta'".
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo
3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge,
determinando in particolare i requisiti di idoneita' e i criteri di
remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del comma 1,
lettera u), del presente articolo, e apportando altresi' allo stesso le
modificazioni la cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo di
applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresi' a modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo
regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.
Il Governo provvede infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita' per
l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni
rapportate alla gravita' delle violazioni compiute dagli organismi di
attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito
centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo
tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da
istituire nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al comma 5 e'
trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unita'
previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilita'
"Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, e'
altresi' autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7
affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione
ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico
europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo
quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della
modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale
per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai
laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai
sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva,
relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle
costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Art. 8.
(Sviluppo Italia Spa)
1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attivita' tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Delega al Governo in materia di
finanziamento delle societa' di progetto)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto
legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del
codice civile in materia, il finanziamento delle societa' di progetto
concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) la societa' finanziata
potra' cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi
inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del
contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in
favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i
beni ed i crediti della societa' stessa, anche a consistenza
variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate
dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicita', attraverso lo
strumento del registro delle imprese;
d) mantenimento del capitale
sociale al fine di salvaguardare la capacita' di rimborso del finanziamento.
Art. 10.
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di
servizi di pubblica utilita)
1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilita', e' determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.
2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico delle aziende che eseguono i lavori".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti
pubblici locali)
1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; proseguono, pertanto, senza soluzione di continuita', le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato; conseguentemente prosegue il programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attivita' amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia' in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le societa' costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per soggetti direttamente
coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi
le province, i comuni e le comunita' montane nel caso di esercizio associato di
servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con
lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento
dell'investimento.
2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli
accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo,
e' disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli
interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i
termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare
il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione
delle opere".
Art. 12.
(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie
concesse ed in ex gestione commissariale governativa)
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, cosi' determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.
Art. 13.
(Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture)
1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
3. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
sostituito dal seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche
e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e
previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonche' a fini di garanzia
della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento
energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il
Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene
conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto
del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di
prima applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle
priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da
reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validita'
pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine
del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere".
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Il programma da inserire nel Documento
di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli
interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei
programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse
finanziarie gia' destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) attribuzione al
CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome
interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti
approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita
dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura
le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per
l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura
tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della
eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o
province autonome interessate, con oneri a proprio carico".
6. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di
approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1
puo' essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono
dichiarate la compatibilita' ambientale e la localizzazione urbanistica
dell'intervento nonche' la pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto
sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attivita' previste
nel progetto approvato".
7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici".
8. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente".
9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e' autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 14.
(Delega al Governo in materia di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge 17
dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di
Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle
opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative
norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtu' della
inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente
interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 443 del 2001;
b) qualificazione della societa'
"Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le
attivita' per la realizzazione dell'opera, in conformita' alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
Art. 15.
(Programma per il miglioramento della sicurezza
stradale sulla rete nazionale)
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 16.
(Fondo di rotazione per la progettazione di
interventi di compensazione ambientale sul sistema stradale)
1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualita', e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che gli enti gestori delle strade, ciascuno per la rete di competenza, sono autorizzati ad effettuare. Il fondo di rotazione e' destinato al finanziamento di interventi diretti a migliorare la qualita' ambientale delle reti stradali nazionali e regionali esistenti nonche' alla promozione di iniziative pilota che, nel caso di territori di particolare fragilita' dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono fare ricorso ai concorsi di idee.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definite le modalita' e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza periodica alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni registrati nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro il periodo di tempo di validita' del piano o programma nel quale erano originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale accertamento vanno ad integrare il fondo di riserva dell'Ente, da utilizzare per i fini istituzionali.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non piu' realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 17.
(Veicoli a minimo impatto ambientale)
1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 18.
(Interventi in materia di mobilita'
ciclistica)
1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 19.
(Realizzazione di opere di interesse
locale)
1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' di particolari
realta' territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari
indicati:
a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento
della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale
Sequals-strada provinciale della Valcosa, e' autorizzata la spesa di 2.000.000
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia
di Pordenone;
b) per la progettazione e realizzazione di opere per la
messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi,
secondo le priorita' individuate dalla provincia di Brescia, e' autorizzata la
spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Brescia;
c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilita' delle strade statali n. 36 e n. 38,
nel tratto Lecco-Sondrio, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e alla provincia di Sondrio,
per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione Lombardia,
secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
1) provincia di Lecco:
1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale
n. 36 con la strada provinciale n. 72;
2) provincia di Sondrio: 1.820.000
euro per la messa in sicurezza della strada statale n. 38 nei comuni di
Piantedo, Delebio, Andalo Valtellino e Rogolo;
d) per la progettazione
delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco,
secondo le priorita' concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, e'
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle
medesime province di Bergamo e di Lecco;
e) per la progettazione e
realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di
Carazzagno nel comune di Arsie', in provincia di Belluno, e' autorizzata la
spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsie'. Il
comune di Arsie' puo' attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di
stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui
alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere
pubbliche;
f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete
viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade
sicure", e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare
alla stessa provincia di Treviso;
g) per la progettazione e
realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio "Bypass ponte Visconte o
di Valeggio sul Mincio - variante alla strada provinciale n. 55" e del suo
collegamento con la ex strada statale n. 249, e' autorizzata la spesa di
4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Verona;
h) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa
in sicurezza dell'ex strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Galatone e per la
progettazione e realizzazione nello stesso tratto del cavalcavia alla linea
ferrata in prossimita' della stazione ferroviaria Nardo' centrale e del suo
raccordo con lo svincolo della strada statale n. 101, e' autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Lecce;
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area
industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo,
Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di
Santeramo in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e' autorizzata la spesa
di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e
2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS;
l) per il
completamento della strada fondo valle Isclero, tratto S. Salvatore
Telesino-Paolisi, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Benevento;
m)
per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di
Galatina e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, 2.000.000 di
euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di
Galatina;
n) per la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo
del Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire la
messa in sicurezza della galleria esistente e' autorizzata la spesa di 1.000.000
di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
o) per la
progettazione e realizzazione della strada provinciale Melito-Cassandrino-S.
Antimo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Napoli;
p) per la messa in sicurezza della
strada provinciale Formia-Maranola-Castellonorato e' autorizzata la spesa di
1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Latina;
q) per i lavori di adeguamento della strada statale n. 141,
nel tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, e' autorizzata la
spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Romano
d'Ezzelino;
r) per l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto
Ponte Scodellino-Bivio Bertorella e tratto Sestri Levante-Battilana, e'
autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare per un
importo pari a 3.000.000 di euro alla comunita' montana delle Valli del Taro e
del Ceno in convenzione con la provincia di Parma e per un importo pari a
1.000.000 di euro alla provincia di Genova;
s) per la progettazione
del nodo autostradale e stradale di Genova, comprese infrastrutture di raccordo,
e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla
regione Liguria;
t) per la progettazione e la realizzazione di lavori
di sistemazione e miglioramento dell'inserimento ambientale relativi all'ex
strada statale n. 4-bis del Terminillo ed alla strada provinciale di
raccordo tra Terminillo e Leonessa, e' autorizzata la spesa di 1.225.000 euro
per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio;
u) per la
progettazione della bretella autostradale Carcare-Predosa e' autorizzata la
spesa di 250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Cairo
Montenotte;
v) per la progettazione di una bretella di collegamento
tra la strada statale n. 118 e la strada statale n. 115, nei tratti intersecati
dal torrente Magazzolo, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno
2002, da assegnare all'ANAS;
z) per la realizzazione di un percorso
pedonale sulle mura etrusche della citta' di Perugia e' autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;
aa)
per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in
sicurezza della strada provinciale n. 7, S. Silvestro Felisio, nel tratto dal
fiume Senio allo scavalco della A14, compresa la messa in sicurezza della strada
provinciale n. 55, Ponte Sant'Andrea, ed adeguamento planimetrico della stessa
strada provinciale n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, e' autorizzata la
spesa di 1.650.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Ravenna;
bb) per la progettazione e la realizzazione di interventi di
adeguamento per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto compreso
tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed il chilometro
21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21, per la messa in sicurezza
degli incroci tra la strada statale medesima e le strade provinciali Berico
Euganea e Dorsale dei Berici, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Vicenza;
cc) per la
progettazione di un collegamento viario diretto Como-Varese, e' autorizzata la
spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Como;
dd) per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato
di Barcellona Pozzo di Gotto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
ee)
per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con risanamento delle aree
interessate, cosi' come previsto dal progetto Parco fluviale del Pescara, e'
autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla
provincia di Pescara;
ff) per i lavori di ammodernamento della strada
provinciale bivio Fiume Alli - strada statale n. 106 e' autorizzata la spesa di
600.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Catanzaro;
gg) per la progettazione e realizzazione di opere per la
messa in sicurezza della superstrada Cassino-Formia, e' autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione Lazio.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformita' alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3. Per la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e 1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera a) alla lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002, 9.000.000 di euro per l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera n) alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 20.
(Interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina)
1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia e' autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 21.
(Giochi olimpici invernali Torino 2006)
1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, sportive e turistiche, che insistono sul territorio della regione Piemonte, individuate con apposito programma deliberato dalla giunta regionale della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.329.138 euro per l'anno 2003 e di 5.164.569 euro per l'anno 2004.
2. La regione Piemonte e' autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 22.
(Interventi per le Universiadi invernali
"Tarvisio 2003")
1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento delle iniziative e delle opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi invernali "Tarvisio 2003".
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), predispone un progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani praticanti sport invernali. Il progetto e' volto ad incentivare la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine di conciliare la pratica agonistica di una o piu' discipline sportive con la frequenza scolastica. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Art. 23.
(Finanziamenti per il programma "Genova capitale
europea della cultura 2004")
1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. A decorrere dal 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 1.500.000, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare per interventi infrastrutturali, per il trasporto pubblico delle persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico-artistico.
3. L'individuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 24.
(Differimento di termine per il completamento di
interventi strutturali e di riqualificazione urbana)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003".
Art. 25.
(Interventi aeroportuali)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli aeroporti e le attivita' di prevenzione dalle azioni terroristiche, il controllo totale dei bagagli da stiva, nonche' la realizzazione di interventi aeroportuali diretti ad assicurare un migliore funzionamento, ivi compresi gli interventi per l'abbattimento della rumorosita', e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 26.
(Recepimento degli annessi alla Convenzione
internazionale per l'aviazione civile internazionale)
1. Al recepimento degli annessi alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
3. Il Governo e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 27.
(Programmi di riabilitazione urbana)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' di predisposizione, di valutazione, di finanziamento, di controllo e di monitoraggio di programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilita' e mobilita' urbana, denominati "programmi di riabilitazione urbana", nonche' di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilita' attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane.
2. I programmi sono promossi dagli enti locali, di intesa con gli enti e le amministrazioni competenti sulle opere e sull'assetto del territorio.
3. Le opere ricomprese nei programmi possono riguardare interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e delle relative attrezzature e spazi di servizio, finalizzati alla riqualificazione di porzioni urbane caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori e' trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sull'attuazione dei programmi di riabilitazione urbana e sugli effetti di risanamento ambientale e civile ottenuti.
5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, e' sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilita' degli immobili ed e' abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennita' espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennita' puo' essere corrisposta anche mediante permute di altre proprieta' immobiliari site nel comune.
Art. 28.
(Edificabilita' delle zone limitrofe ad
aree cimiteriali)
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200
metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici
entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale
risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi,
comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla
legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai
seguenti:
"Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal
centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche
alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal
medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia
possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia
separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla
base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da
fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti
ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un
intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il
consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto
degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di
edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al
periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione
di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature
sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della
competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi
inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso
favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti
sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo
dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per
cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere
a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457".
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 29.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 17
febbraio 1992, n. 179)
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b), le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "50 per cento" e le parole da: "a maggioranza" fino a: "dei soci
iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio di amministrazione e
approvata nei successivi centoventi giorni con una doppia votazione, a
maggioranza dei due terzi, dell'assemblea ordinaria regolarmente costituita da
tenere a distanza di almeno sessanta giorni l'una dall'altra";
b) alla
lettera g), le parole da: "per le cooperative a proprieta' indivisa" fino
a: "di presentazione del piano" sono soppresse.
Art. 30.
(Conferimento di immobili in uso governativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di
polizia)
1. Gli immobili demaniali gia' in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilita' del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il
compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul
suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, e'
composto:
a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b) dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c) dal Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
d)
dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo
delegato;
e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un
suo delegato;
f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
g) da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del Comitato stesso.
7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di impianti a
fune)
1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".
2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica e' terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformita' al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.
4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Sono fatti salvi gli interventi gia' previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, purche' gia' realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare e' pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.
6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune.
Art. 32.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di
massa)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, come modificata dall'articolo 13, comma 8, della legge 7 dicembre
1999, n. 472, e' sostituita dalla seguente:
"a) essere corredati
dalla progettazione preliminare, dallo studio di valutazione di impatto
ambientale, dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio
finanziario, che deve, tra l'altro, indicare l'investimento complessivo, ivi
compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e
degli impianti, i costi di gestione, i proventi vari e di esercizio, calcolati
sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano
economico-finanziario medesimo, nonche' gli investimenti privati e pubblici
derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale;".
2. All'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, le parole da: "Entro 240 giorni" fino a: "distinta per lotti funzionali," sono sostituite dalle seguenti: "Entro 270 giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472,".
3. All'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"2-bis. Contestualmente alla trasmissione della
progettazione definitiva dovra' essere presentato un programma temporale delle
scadenze relative agli adempimenti successivi del soggetto beneficiario, fino
alla consegna dei lavori, per consentire il monitoraggio da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sull'esito degli investimenti finanziati.
Il soggetto beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente e a documentare
le cause di scostamento rispetto al programma; il conseguimento degli obiettivi
di programma costituira' elemento di valutazione nella destinazione di ulteriori
contributi per nuovi progetti".
4. All'articolo 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Ad avvenuta approvazione dei progetti
definitivi, verificato il possesso di tutti i pareri, nulla osta ed
autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere, sono trasferiti agli
enti beneficiari, in relazione all'avanzamento dei lavori, i contributi
necessari alla realizzazione delle opere".
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi finanziati con delibere del CIPE successive alla data di entrata in vigore della presente legge; per gli interventi finanziati con delibere del CIPE antecedenti, il soggetto beneficiario puo' avvalersi delle procedure introdotte dal presente articolo.
Art. 33.
(Disposizioni in materia di capitanerie di
porto - guardia costiera)
1. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle capitanerie di porto - guardia costiera, comprese quelle per sistemi di controllo dei traffici marittimi, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.
2. Al fine di avviare la necessaria progressiva sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a 2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 34.
(Benefici per le imprese armatoriali che
esercitano il cabotaggio e contributi per l'eliminazione del naviglio. Modifiche
al codice della navigazione)
1. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole:
"del 43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'80 per
cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), determinato in 16 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno 2002 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6.500.000 euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attivita' di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalita' e i termini di applicazione del presente articolo.
4. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 6.500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole: "diretto verso un altro Stato" sono aggiunte le seguenti: ", se si osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di quattro viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis".
7. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro".
8. All'articolo 318 del codice della navigazione, dopo il comma 2, e'
inserito il seguente:
"2-bis. I certificati dei primi ufficiali di
coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di
cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione
competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324".
9. All'articolo 319 del codice della navigazione, al primo comma, dopo le parole: "navigazione marittima o interna" sono inserite le seguenti: "e nei porti nazionali" e al secondo comma, dopo le parole: "l'autorita' consolare" sono inserite le seguenti: "o la capitaneria di porto".
Art. 35.
(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e
navigazione a corto raggio)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 36.
(Ammodernamento delle infrastrutture portuali.
Classificazione del porto di Oristano)
1. Il termine di adozione del regolamento di cui all'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' prorogato al 30 giugno 2002.
2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e di quelle individuate dall'articolo 1, comma 4, lettera d), della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.
3. Il sistema informativo del demanio marittimo puo' essere sottoposto a particolari procedure per assicurare la sicurezza dei dati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 98.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Il porto di Oristano e' classificato, ai fini dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, porto di rilevanza economica nazionale ed inserito nella categoria II, classe II.
Art. 37.
(Disposizioni sugli interporti)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera
e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito
degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini
generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali
intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un
periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove
necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi
al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile e' abrogata.
Art. 38.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuita' del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.
7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 39.
(Realizzazione del piano triennale per
l'informatica)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' stipulare per il settore informatico contratti di prestazione d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile o contratti di collaborazione a tempo determinato.
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione di un programma di sperimentazione avente la durata di un anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose, al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.728.000 euro per l'anno 2002, 11.957.000 euro per l'anno 2003 e 30.185.000 euro per l'anno 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a soggetti pubblici o privati l'accesso, a titolo oneroso, alla consultazione delle banche dati, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati dei sistemi informativi e statistici del Ministero. Le modalita' ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei sistemi informativi e statistici, nonche' dalla formazione e dall'attuazione del piano informativo e statistico.
5. Per il completamento nell'intero territorio nazionale delle fasi realizzative del progetto esecutivo del Sistema di controllo del traffico marittimo VTS (Vessel Traffic Service), ritenuto prioritario per l'avvio delle autostrade del mare e dello sportello unico per lo short sea shipping, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 2 e di quelle disponibili in bilancio, si avvale della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
Art. 40.
(Installazione di cavidotti per reti di
telecomunicazioni)
1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purche' previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unita' immobiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di realizzazione di beni immobili appartenenti alle aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 2, 31 e 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' alle societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115, 116 e 120 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacita' di contenimento, con modalita' eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.
5. La concessione, anche in condivisione, dei diritti di passaggio per l'installazione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni nei beni immobili di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto della normativa di settore vigente.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle istituzioni pubbliche di ricerca per l'accesso alla rete dell'universita' e della ricerca scientifica (rete GARR), nonche' all'organismo gestore della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, nei confronti dell'attivita' legislativa delle regioni a statuto ordinario.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, e' inserito il
seguente:
"7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui
al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni".
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 41.
(Riassetto in materia di
telecomunicazioni)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, previa acquisizione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle
disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 marzo 2002, nonche' delle altre approvate entro il termine di esercizio della
delega, riguardanti:
a) l'istituzione di un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
b) le
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica;
c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
d) il
servizio universale;
e) i diritti degli utenti e la sicurezza
dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un codice delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni,
secondo i seguenti criteri:
1) garanzia di accesso al mercato con criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita';
2)
utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso
l'attribuzione della facolta' di trasferimento del diritto d'uso delle
radiofrequenze, previa notifica all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della
concorrenza;
3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e
trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e
ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove
compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
4) riduzione
dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche'
regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli
relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture
di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241;
5) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale;
6) affidamento
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza,
controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del
Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed
al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317;
7) disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo
da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi
e vantaggi per i consumatori;
8) garanzia della fornitura del servizio
universale, senza distorsioni della concorrenza;
b) previsione, per le
successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche
sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista
dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi
criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;
c)
depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione
sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione
di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente
vigente:
1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa
riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
2) fissazione delle sanzioni amministrative
da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravita' degli
illeciti;
3) determinazione delle modalita' di accertamento degli
illeciti;
4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie
costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie
costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;
5) previsione, nei casi
piu' gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel
quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della
sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o
licenza, nel rispetto del principio di proporzionalita';
d) espressa
abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Art. 42.
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei
territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dal sisma del 1997 e interventi
in favore di altre aree colpite da eventi sismici)
1. Il termine per l'occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni indicato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni. La proroga del termine di occupazione temporanea degli immobili da parte dei comuni non da' diritto ad alcun indennizzo.
2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile.
3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilita'.
4. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi ai comuni della provincia di Foggia, e' attribuito un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del suddetto contributo a favore dei comuni della provincia di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, provvede a disporre la riapertura delle operazioni di rilevamento dei danni causati, nelle province di Ascoli Piceno e Macerata, dalla crisi sismica del 1997 al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, al fine di consentire il deposito di nuove istanze di contributo, per i relativi interventi di consolidamento e restauro, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 43.
(Ulteriori disposizioni per garantire gli
interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968)
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1º gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 44.
(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.
Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con
delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per gli immobili non interessati da
opere pubbliche. Gli immobili di proprieta' degli enti locali interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla societa' anche a titolo di
concessione".
Art. 45.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a),
secondo periodo, dopo le parole: "con esclusione" sono inserite le seguenti: ",
terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole
leggi regionali,";
b) al comma 2, lettera a), secondo periodo,
la parola: "attraverso" e' sostituita dalle seguenti: "a seguito
di";
c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: "delle societa' dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "o
ad esse collegate, delle loro controllanti e delle societa' di gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali";
d) al
comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso;
e) al comma
2, lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: "Il bando
di gara deve garantire che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per
l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento
discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara
deve altresi' assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano,
indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilita', messi
a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad
evidenza pubblica";
f) al comma 2, lettera e), le parole:
"strumentali funzionali all'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti:
"essenziali per l'effettuazione".
Art. 46.
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 47.
(Disposizioni particolari per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.