MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 19 aprile l995, n. US/482.

Dighe di ritenuta - Competenze in materia di vigilanza sulla progettazione,
la costruzione e l'esercizio.


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Dipartimento 
per i servizi tecnici nazionali

Al Servizio nazionale dighe - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al Magistrato alle acque di Venezia

Al Magistrato per il Po di Parma

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici del genio civile di :

Bolzano
Trento
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

Al Servizio nazionale idrografico e mareografico

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Al Dipartimento per la protezione civile

Ai commissari del Governo

Alla Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici

Alla Presidenza della quarta sezione del Consiglio superiore dei lavori
Pubblici

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale


Il vigente quadro normativo in materia di vigilanza sulla progettazione, 
costruzione ed esercizio delle dighe, quale risulta in seguito alle innovazioni 
introdotte con decreto-legge 8 agosto 1994,n.507,convertito nella legge 21 
ottobre 1994,n.584,prevede la seguente ripartizione di competenze:

il Servizio nazionale dighe, per le opere di sbarramento d'altezza 
maggiore di 15 metri o che determinino un volume d'invaso superiore ad un 
milione di metri cubi, d'ora innanzi definite «grandi dighe»;
gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici, per le dighe di 
caratteristiche inferiori a servizio di grandi derivazioni d'acqua, d'ora 
innanzi definite «piccole dighe»; 

le regioni per le rimanenti opere di sbarramento.
 
A tale assetto di attribuzioni occorre aggiungere che, in forza dell'art. 
28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 
(Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi 
tecnici nazionali), come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 
sopraindicato; gli uffici decentrati di questa amministrazione continuano, fino 
al 31 dicembre l995, a svolgere le attività di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18 
del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, anche per 
le «grandi dighe», di competenza, come si è visto, del Servizio nazionale dighe.
 
Oltre ai compiti esercitati transitoriamente, gli stessi uffici 
mantengono, sempre relativamente alle «grandi dighe», le attribuzioni di cui 
all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, del medesimo regolamento n. 
1363/1959 in forza dell'art. 24, comma 1, lettera e), del richiamato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 85/1991.

A seguito delle innovazioni succedutesi, sembra opportuno fornire elementi 
di chiarimento in ordine al complesso delle competenze degli organi decentrati 
di questo Ministero, sia relativamente alla fase transitoria, sia per quanto 
attiene alla fase «a regime».


1. Attribuzioni «a regime».

1.1. Relativamente alle «grandi dighe» occorre in primo luogo precisare che, 
ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, restano in via definitiva riservate agli 
uffici decentrati di questa amministrazione le seguenti competenze:

a) trasmissione al Servizio nazionale dighe, per l'approvazione di 
competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica n.1363/1959, e successive modifiche ed integrazioni, del progetto 
di massima dell'opera di sbarramento, allegato alla domanda di concessione 
di derivazione d'acqua, ed acquisizione della intervenuta pronuncia agli 
atti dell'istruttoria sulla istanza medesima.

Su tale adempimento poco si ha da osservare, rappresentando il necessario 
punto di congiunzione tra l'istruttoria per la concessione di derivazione 
d'acqua e quella concernente l'approvazione dei progetti delle relative opere 
(di massima ed esecutivo) dello sbarramento che si intende realizzare;

b) autorizzazione all' esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi, 
dopo l'approvazione del progetto di massima da parte del Servizio dighe (art. 7, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959) ed il 
rilascio della concessione di derivazione o della autorizzazione provvisoria 
all'inizio dei lavori (art. 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775). Tale 
attribuzione di competenza non si estende alla autorizzazione alla costruzione 
dello sbarramento, prevista dall'art. 7, comma 2, del regolamento n. 1363/1959, 
risultando questo adempimento ormai di competenza del Servizio nazionale dighe.

1.2. Con riferimento alle «piccole dighe» restano attribuite alla 
competenza esclusiva di codesti provveditorati alle opere pubbliche tutte le 
funzioni in materia di vigilanza sulla progettazione, la costruzione e 
l'esercizio, previste dal regolamento n. 1363/1959, dalle circolari di questo 
Ministero e dal riferito decreto-legge n. 507/1994. 

Al riguardo, si sollecitano le sezioni locali a dare corso, nel più breve 
tempo possibile, agli adempimenti imposti dalla nuova normativa, e di provvedere 
alla regolarizzazione, ove necessario, della posizione tecnica ed amministrativa 
degli sbarramenti già in esercizio.

In particolare è necessario redigere, ove non si sia già provveduto, gli 
schemi di foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione dello 
sbarramento, come prescritto dalla circolare di questo Ministero n. 352/1987, e 
trasmetterli alla scrivente Direzione generale per l'inoltro alla presidenza 
della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tuttora competente 
alla relativa approvazione, ai sensi della richiamata circolare.

Nelle more della approvazione del predetto foglio, codesti uffici avranno 
cura di prescrivere ai soggetti gestori il rispetto delle disposizioni contenute 
nello schema predisposto.

Parimenti codesti uffici dovranno, con tutta urgenza, sollecitare i 
gestori degli sbarramenti alla designazione dell'ingegnere responsabile della 
sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, come prescritto dall'art. 
4, comma 7, del decreto-legge n. 507/l994. 

Quanto alla normativa tecnica applicabile, è appena il caso di precisare 
che, in attesa della emanazione del nuovo regolamento dighe previsto dall'art. 2 
del sopracitato decreto-legge, continua ad operare quello approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e successive modifiche ed 
integrazioni, per quanto attiene alla progettazione, la costruzione e 
l'esercizio delle dighe di altezza superiore a 10 metri o che determinino un 
invaso superiore a 100.000 metri cubi.

Resta comunque stabilito che, sino all'emanazione del nuovo regolamento 
dighe, questo Ministero, nell'esercizio della facoltà prevista dall' art. 9, 
comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 183, ritiene di continuare ad avvalersi 
dell'attività del medesimo servizio, affinché non venga meno l'indispensabile 
apporto di consulenza tecnica che, in base al regolamento del 1959 ed alle 
circolari successive, il Servizio nazionale dighe forniva alla scrivente 
amministrazione, allorché esso operava in collegamento funzionale con la IV 
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Ne consegue che, anche in relazione agli sbarramenti di altezza compresa 
tra i 10 e i 15 metri di altezza e che determinino un invaso compreso tra 
100.000 ed un milione di metri cubi, il Servizio nazionale dighe dovrà 
continuare a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1363/1959 e dalle circolari 28 agosto l986, n. 1125, e 4 dicembre 
1987, n. 352.

Per gli sbarramenti al di sotto dei 10 metri e con un invaso inferiore a 
100.000 metri cubi, a norma della «Premessa» al citato regolamento n. 1363/1959, 
saranno codesti uffici decentrati a decidere, caso per caso, in relazione alle 
caratteristiche dello sbarramento, quali norme del regolamento siano da 
applicare.

Rimane, inoltre, inteso che per sbarramenti con parametri dimensionali 
superiori ai valori sopracitati, di competenza di questa amministrazione, ove 
non si intendano applicare integralmente le suddette norme, codesti uffici 
dovranno chiedere in merito il parere della IV sezione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, tramite la scrivente Direzione generale.

Allo stesso modo si procederà per le approvazioni in sanatoria previste 
dall'art. 3 del decreto-legge n. 507/1994.

2. Attribuzioni in via transitoria relativamente alle «grandi
dighe».

Per quanto concerne l'assetto delle competenze nell'attuale periodo 
transitorio, si ricorda che, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 85/1991, come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto-
legge n. 507/l994, gli uffici decentrati di questa amministrazione. oltre alle 
attribuzioni di cui al paragrafo precedente, continuano, come è noto, ad 
esercitare compiti previsti dagli articoli 11, 16, 17 e 18 del regolamento n. 
1363/1959, relativamente alle «grandi dighe».

Al riguardo è bene precisare che non tutte le attribuzioni in materia di 
vigilanza sull'esercizio delle «grandi dighe» sono esercitate dagli uffici 
decentrati di questa amministrazione.

Infatti, a norma dell'art. 24, comma 1, lettera e), nonché‚ commi 5 e 6, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991, resta di competenza del 
Servizio nazionale dighe, tra l'altro, la funzione di supervisione, 
coordinamento e vigilanza sulle operazioni di controllo sul comportamento degli 
sbarramenti in esercizio, da esercitarsi con le puntuali modalità fissate 
dall'art. 24, comma 6.

Pertanto, codesti provveditorati alle opere pubbliche, nell' espletamento 
in via transitoria delle cennate attività, si atterranno alle istruzioni emanate 
dal Servizio in parola.

Tra i compiti che restano transitoriamente affidati a codesti uffici. un 
cenno a parte meritano quelli previsti dall'art. 11 del regolamento dighe. 
Infatti, non rientrando più nelle attribuzioni di questa amministrazione la 
vigilanza sulla progettazione e sulla costruzione dello sbarramento per le 
«grandi dighe», occorrerà che da parte di codesti uffici, nell' applicazione 
delle norme in parola, si operi con il necessario coordinamento con il Servizio 
nazionale dighe: in particolare, considerata la natura fiduciaria del relativo 
incarico, si ravvisa l'opportunità che sulla nomina dell' assistente governativo 
prescritta dall' art. 11, comma 2, venga acquisito il preventivo benestare del 
Servizio stesso.

	Dal sistema delle competenze definito dalla normativa vigente deriva che 
già da ora non rientra più tra le attribuzioni di questa amministrazione ma in 
quelle del Servizio nazionale dighe, la predisposizione e la successiva 
approvazione del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento per 
le «grandi dighe» (art. 6 del regolamento n. 1363/1959).

Lo stesso vale per il foglio condizioni per l' esercizio e la 
manutenzione, che la più volte richiamata circolare n. 352/1987 prevedeva 
dovesse essere predisposto a cura degli uffici periferici del Ministero dei 
lavori pubblici ed approvato dalla presidenza della IV sezione del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici. 

Tale disposizione risulta ora in tal senso modificata, in quanto la 
relativa competenza per le «grandi dighe» non rientra più, neanche 
transitoriamente, nelle competenze di questa amministrazione. 

Considerato, comunque, che per tale adempimento la citata circolare 
fissava un termine ordinatorio di diciotto mesi dalla sua emanazione, e nello 
spirito di collaborazione tra diverse amministrazioni dello Stato, si invitano 
gli uffici in indirizzo a trasmettere al Servizio nazionale dighe, ove non vi 
avessero già provveduto, i fogli di condizioni già predisposti. 


F.to Il Ministro: BARATTA