1. La presente circolare
ha effetto sulle dighe di competenza del dipartimento per i Servizi tecnici
nazionali -
Servizio nazionale
dighe, come definite dall'art. 1 del decreto-legge n. 507 dell'8 agosto
1994 convertito con legge
n. 584 del 21 ottobre
1994, ed adattata e chiarisce le disposizioni contenute nella circolare
e del Ministero dei lavori
pubblici n. 352 del
4 dicembre 1987 in funzione delle modificazioni, dell'organizzazione statale
in materia
di dighe e di norme
di protezione civile intervenute successivamente alla emanazione della
circolare medesima.
I gestori delle dighe
sono tenuti, per quanto attiene l'esercizio e la manutenzione degli sbarramenti,
ad uniformarsi,
oltre che alle prescrizioni
del Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, anche a quanto
contenuto nel
"documento di protezione
civile" che individua le condizioni che devono verificarsi sull'impianto
di ritenuta, quale
complesso costituito
dallo sbarramento e dal serbatoio, perché si debba attivare il sistema
di protezione civile e le
procedure da porre
in atto.
In attesa della definizione
dei modelli, comportamentali determinabili, per ciascun impianto in funzione
delle proprie
caratteristiche e
dei fattori esterni che ne influenzano il comportamento statico da individuare
su basi progettuali e
quindi da perfezionare
per successive approssimazioni attraverso idonei ed estesi periodi sperimentali
nonché di
modelli che, in relazione
alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano
l'utilizzazione
dei serbatoi per ridurre
gli effetti delle piene nei territori di valle, il documento di protezione
civile è redatto sulla
base delle seguenti
disposizioni:
2. In condizioni di
vigilanza ordinaria (quando cioè non si sono ancora verificate
le fasi di allerta di cui al successivo
punto 3 si verifica
una fase di preallerta:
I - per i serbatoi
in esercizio normale, allorché l'invaso supera la quota massima
di regolazione in occasione di eventi
di piena significativi;
II - per i serbatoi
in invaso limitato (a seguito di anomali comportamenti strutturali o fenomeni
di instabilità delle sponde),
allorché gli
apporti idrici facciano temere il superamento della quota autorizzata per
l'esercizio del serbatoio, nel caso sia
stata individuata
anche una quota ad essa superiore riconosciuta come massima raggiungibile
unicamente in occasione
di eventi eccezionali;
se tale quota non è stata individuata si attiva la fase di allerta
a) - vigilanza rinforzata di cui al
successivo punto 3;
III - per i serbatoi
in invaso sperimentale allorché gli apporti idrici facciano temere
il superamento della quota autorizzata per
l'esercizio del serbatoio.
Comunque, nel caso in cui tali impianti abbiano mantenuto un comportamento
regolare nel corso degli
invasi sperimentali,
la quota di esercizio autorizzata può essere temporaneamente superata
in occasione di eccezionali eventi di
piena, al fine di
ridurre i deflussi a valle rispetto agli afflussi in arrivo al serbatoio,
senza che si debba attivare la fase di allerta a) -
vigilanza rinforzata
di cui al successivo punto 3. In tale eventualità i controlli strumentali
e visivi devono essere svolti con
continuità.
In ogni caso non devono essere superate le quote indicate per la fase di
allerta a) - vigilanza rinforzata di cui al
successivo punto 3.
Nella fase di preallerta
il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, anche presso i competenti
uffici idrografici,
sull'evolversi della
situazione idrometeorologica in atto. Qualora, sulla base delle informazioni
ricevute, si preveda la
prosecuzione o l'intensificazione
dell'evento, il gestore comunica con immediatezza al prefetto e all'ufficio
periferico del Servizio
nazionale dighe, competenti
per territorio nell'ambito del quale ricade la diga, l'ora presumibile
del verificarsi della prima fase di
allerta di cui alla
lettera a) - vigilanza rinforzata nonché quella della conseguente
apertura degli scarichi manovrabili che si
rendesse necessaria.
3. Le fasi di allerta si articolano come segue:
a.vigilanza rinforzata:
si verifica nei casi in cui, osservaz ioni a vista
o strumentali sull'impianto di ritenuta rilevino
l'insorgere di significativi
anomali comportamenti strutturali o di fenomeni di instabilità delle
sponde comunque, per
ragioni previste nel
piano dell'organizzazione della difesa militare, ovvero, al fine di non
superare le condizioni estreme di
carico assunte in
progetto per l'esercizio delle strutture di ritenuta, in occasione di apporti
idrici che facciano temere:
I - nei serbatoi in
esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale
indicata nel
II - nei serbatoi
in invaso limitato, il superamento della quota riconosciuta come massima
raggiungibile
unicamente in occasione
di eventi eccezionali. Ove tale quota non sia stata individuata, essa è
da
intendersi coincidente
con quella massima autorizzata;
III - nei serbatoi
in invaso sperimentale, superamento della quota riconosciuta come massima
raggiungibile unicamente
in occasione di eventi
eccezionali o, in ogni caso, della quota massima di regolazione
b.pericolo - allarme
di tipo 2: si verifica allorquando il livello d'acqua nel serbatoio supera
le quote indicate alla precedente
lettera a), punti
I, II, oppure in caso di filtrazioni o di movimenti franosi sui versanti
incombenti sull'impianto di ritenuta o
di ogni altra manifestazione
interessante l'opera di sbarramento che facciano temere la compromissione
della stabilità
dell'opera stessa,
ovvero preludano a formazioni di onde con repentini notevoli innalzamenti
del livello d'invaso
c.collasso - allarme
di tipo 2: si verifica all'apparire di fenomeni di collasso dell'opera
di ritenuta o comunque al verificarsi di
fenomeni che inducano
ragionevolmente ad ipotizzare l'imminenza di un evento catastrofico.
ovviamente, nel caso
di dighe per le quali il progetto approvato preveda l'apertura automatica
o volontaria organi di
intercettazione superficiali
e/o profondi per smaltimento della massima piena, le condizioni che determinano
il verificarsi delle fasi
di allerta di cui
ai precedenti lettere a) e b) connesse con eventi di piena realizzano dopo
che siano state attuate le suddette
manovre.
4. al verificarsi della
fase di allerta a) (vigilanza rinforzata): il gestore avvisa tempestivamente
il prefetto l'ufficio periferico del
Servizio nazionale
dighe, competenti per territorio nell'ambito del quale ricade la diga,
dell'attivazione della fase di allerta e della
natura dei fenomeni
in atto e, ove possibile, della loro prevedibile evoluzione. Da questo
momento, il gestore ha l'obbligo di:
garantire la presenza
dell'ingegnere responsabile o dell'ingegnere suo sostituto;
assicurare la sorveglianza
delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico
qualificato la cui
attività è
coordinata dall'ingegnere responsabile;
aprire gli scarichi
quando necessario per non superare le quote indicate al precedente punto
3;
comunicare al prefetto
ed all'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe il cessare delle
condizioni che hanno
determinato la fase
di allerta.
Il prefetto, sentito
l'ufficio periferico del Servizio nazionale dighe, informa i prefetti dei
territori di valle potenzialmente interessati
dalla prevista orda
di piena nonché le amministrazioni competenti per il "servizio di
piena" ed attua le procedure previste per
questa fase dal piano
di emergenza.
Al verificarsi della
fase di allerta di cui alla lettera b) (pericolo - allarme di tipo 1):
il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla
fase di allerta precedente,
mantiene costantemente informati il prefetto e l'ufficio periferico del
Servizio nazionale dighe della
situazione e delle
relative possibili conseguenze, adottando tutti i provvedimenti necessari
per contenere gli effetti dei fenomeni
in atto; egli ha altresì
l'obbligo di garantire l'intervento in loco dell'ingegnere responsabile
o dell'ingegnere suo sostituto.
Il prefetto attua
le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza.
Al verificarsi della
fase di allerta di cui alla lettera c) (collasso - allarme di tipo 2):
il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle
precedenti fasi di
allerta, provvede direttamente ed immediatamente ad informare il prefetto
competente per territorio nell'ambito
del quale ricade la
diga per l'applicazione del piano di emergenza.
Il prefetto attua
le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza provvedendo
immediatamente a portare a
conoscenza della situazione
le Forze di polizia più vicine all'impianto, il Comando provinciale
dei vigili del fuoco, il Dipartimento
della protezione civile,
sindaci dei Comuni che possono essere coinvolti dall'evento e l'ufficio
periferico del Servizio nazionale
dighe.
5. Nel documento di
protezione civile devono essere inoltre indicate le modalità di
comunicazione e le procedure
tecnico-amministrative
da attivare nelle diverse fasi di allerta.
A tal fine le autorità
di seguito indicate sono tenute a conservare apposita rubrica contenente
il nominativo ed i numeri telefonici
di tutte le altre
autorità dell'elenco, delle quali deve essere sempre garantita la
Reperibilità telefonica:
a.prefetto competente
per territorio nell'ambito del quale ricade la diga;
b.uffici delle Forze
di polizia più vicine all'impianto;
c.Comando provinciale
dei vigili del fuoco;
d.Dipartimento della
protezione civile;
e.sindaci dei comuni
che possono essere coinvolti dall'evento;
f.ingegnere responsabile
e suo sostituto;
g.amministrazioni
competenti per il servizio di piena (magistrato alle acque, magistrato
per il Po, provveditorati alle opere
pubbliche, amministrazioni
regionali e province autonome);
h.gestore;
i.ufficio periferico
del Servizio nazionale dighe;
l.ufficio periferico
dei servizio idrografico e mareografico nazionale (o regionale in Sicilia
e Sardegna).
Ciascuna autorità
sopra citata è tenuta a comunicare tempestivamente alle altre eventuali
variazioni dei dati di reperibilità.
Il documento di protezione
civile deve altresì contenere:
la prescrizione che
le manovre volontarie degli organi di scarico siano svolte, in generale
ed ove non diversamente specificato,
adottando ogni cautela
al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate contenendone
al massimo l'entità
che, nella fase di
allerta di cui alla lettera a), non deve superare, nella fase crescente,
quella della portata affluente al serbatoio;
nella fase decrescente
la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase
crescente;
l'indicazione dettagliata
dei tempi e modi con cui il gestore informa le autorità competenti
tra quelle elencate al precedente punto
5 sulle manovre degli
scarichi in occasione del manifestarsi delle fasi di allerta di cui al
precedente punto 3, nonché sulle
manovre degli scarichi
in generale, escluse quelle previste per il controllo della efficienza
degli stessi di cui all'art. 16, comma 2,
del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1363 del 10 novembre 1959 quando comportino modeste
fuoriuscite d'acqua.
6. Lo schema di ciascun
documento di protezione civile, predisposto dal competente ufficio periferico
del Servizio nazionale
dighe, è trasmesso
per l'approvazione alla competente prefettura.
7. Il prefetto notifica
il documento di protezione civile, approvato, al gestore e ne trasmette
copia all'ufficio periferico del Servizio
nazionale dighe, al
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendio, ed al Dipartimento
della protezione civile
perché venga allegato al foglio di condizioni per l'esercizio e
la manutenzione del quale diviene parte
integrante.
8. I documenti di protezione
civile già redatti (ex "allegati 2" del foglio di condizioni per
l'esercizio e la manutenzione di cui alla
circolare Ministero
dei lavori pubblici n. 352/l97) devono intendersi modificati ed integrati
con le disposizioni della presente
circolare:
9. Gli uffici periferici
del Servizio nazionale dighe collaborano con i prefetti fornendo loro ogni
utile elemento e le valutazioni
tecniche perché
possano disporre gli interventi di protezione civile a salvaguardia delle
popolazioni e dei territori interessati da
eventi che coinvolgano
dighe aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 1. I medesimi
uffici esercitano, ove richiesto dai
prefetti, funzioni
di raccordo dei diversi organi tecnici delle pubbliche amministrazioni,
ricorrendo anche alla consulenza di
soggetti pubblici
e privati esperti in materia convocati dai prefetti medesimi.
Il Sottosegretario
di Stato: BARBERI