Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2004 - Supplemento Ordinario n. 39
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto 7 settembre 2001, n.
343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è
previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi
operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i
programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, recante
l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul
territorio nazionale;
Visto il progetto per la realizzazione dei centri
funzionali approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di
cui alla legge 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sopra richiamato, nonché quanto stabilito in merito dall'ordinanza di
protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, così come modificata
dall'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;
Vista la
circolare 7 agosto 2003 del Dipartimento della protezione civile indirizzata
alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Province ed
agli Uffici territoriali di Governo, che evidenzia la necessità di una cura
continua ed adeguata dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare
scorrimento per il migliore deflusso delle acque, soprattutto in occasione del
verificarsi di eventi meteorologici intensi e che, inoltre, indica come
fondamentali la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli argini e delle
infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un
evento di piena;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), all'UPI (Unione Province d'Italia), all'UNCEM (Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani), contenente gli «Indirizzi operativi per
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni
idrogeologici», in cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da
affrontare ed individuate le iniziative da porre in essere per ridurre il
rischio per la popolazione legato agli eventi idrogeologici;
Considerata
l'urgenza di individuare le autorità competenti ed i soggetti responsabili, a
livello statale e regionale, dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di
protezione civile in previsione oppure in caso di eventi della medesima natura
che determinino situazioni di rischio per la popolazione ed i
beni;
Considerata, inoltre, la necessità di identificare i soggetti
istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti nelle
attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza,
nonché i legami funzionali tra i citati soggetti per affiancare le autorità di
protezione civile;
Considerata, altresì, l'urgenza e la necessità di chiarire
e disciplinare, nell'ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti tra i
soggetti e le attività in materia di difesa del suolo e di protezione
civile;
Ritenuto di dover disciplinare i rapporti funzionali e di
collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli
altri soggetti istituzionali preposti;
Ritenuto, inoltre, di dover definire
gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative
al manifestarsi ed all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici
conseguenti ad eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono
costituire elemento di pericolosità per la popolazione ed i beni;
Acquisita
l'intesa con le Regioni e le Province Autonome nella riunione dell'8 gennaio
2004;
Adotta i seguenti indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.
1. Finalità e compiti generali
Il presente atto ha lo scopo di:
- individuare le autorità a
cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della
protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi
dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e
altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di
rischio;
- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali
coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione
dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di
sostenere le autorità di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione
di responsabilità che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di
contrasto del rischio stesso;
- stabilire gli strumenti e le modalità con cui
le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico
ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoidrologici particolarmente
intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per
il territorio, nonché di pericolosità per la popolazione, devono essere
raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali
ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività
di protezione civile;
- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale
collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che
regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali ed gli organi
territoriali, preposti, ancorché con altre finalità e strumenti, ma comunque
ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia;
-
organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme restando le
prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle
competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto
speciale. Al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono
responsabilmente:
- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento
della protezione civile;
- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso
soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di
quanto specificato dalla circolare del 30 settembre 2002, n.
DPC/CG/0035114 e
di quanto previsto dalla legge 183/1989 e successive modificazioni, dalla legge
n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001 e
dalle normative regionali di riferimento.
La gestione del sistema di allerta
nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni
attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i
Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a
tale rete, così come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, e così
come modificata dall'ordinanza n. 3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata
secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato
tecnico di cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998.
Le Province
autonome aderiscono alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai
fini di protezione civile, tramite apposita convenzione da stipulare con il
Dipartimento della protezione civile ferme restando le competenze riconosciute
alle stesse dallo Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n.
670.
L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni,
nonché le modalità di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni
previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e tese al governo non
solo della rete dei Centri Funzionali ma del sistema della protezione civile
nazionale, statale e regionale, da parte delle Autorità competenti, sono da
intendersi modificate ed integrate ai sensi del presente atto; il che vale anche
per i contenuti del programma richiamato dal DPCM 15/12/1998.
Ciascuna
Regione avrà quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità
di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli,
regionale, provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998,
della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione
civile, nonché secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima
per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione
civile.
A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede: una fase
previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata
modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica,
idraulica e geomorfologica attesa, nonché degli effetti che tale situazione può
determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente;
una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in:
i)
osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale,
dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve dei
relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o modelli
afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale.
Le
precedenti fasi attivano:
la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia
azioni, anche di contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di
previsione e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, così
come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
le diverse
fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei Piani d'emergenza
regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi regionali,
relativi anche all'organizzazione funzionale degli stessi interventi
urgenti.
I Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire
le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio
e sorveglianza, devono altresì promuovere l'organizzazione funzionale ed
operativa del servizio di piena e di pronto intervento idraulico, di cui al R.D.
n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937 e successive modifiche ed integrazioni,
nell'ambito dei presidi territoriali, così come stabilito dal presente
atto.
Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata già in tal senso
predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovrà essere recepita nei Programmi
regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente armonizzata con
l'organizzazione dei presidi territoriali stessi.
I Piani d'emergenza devono
quindi collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e
prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione
dei presidi territoriali anche a scala comunale.
Altresì i Piani d'emergenza
regionali e/o provinciali devono contemplare o recepire i Piani di emergenza
relativi alle dighe, predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.
267.
Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti e
delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto, l'attività
tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali di previsione e
prevenzione, nonché i Piani provinciali e comunali di emergenza devono garantire
l'unitaria considerazione delle problematiche, degli interventi e delle attività
afferenti a ciascun bacino idrografico, così come definito anche ai sensi del
comma 3 dell'art. 1 della legge n. 183/1989.
Assunto che le Regioni, in
quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino
agiscano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della predetta legge, cioè "secondo
criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di
garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del
territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni", dovrà altresì essere garantito
un efficace e proficuo coordinamento tra le attività di protezione civile nel
tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo differito.
A
tal fine si può definire:
- il tempo reale come quel periodo misurabile
ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e determinarsi l'efficacia dell'azione
urgente e generalmente non permanente di protezione civile. Tale periodo
comprende: i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorchè complesso,
sia esso di origine naturale e/o antropica, ii) il contrasto ed il contenimento
dei conseguenti effetti soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni, iii) la
gestione, quando del caso, dello stato di emergenza, iv) il ripristino delle
condizioni di vita preesistenti all'evento stesso, perseguendo anche, ove
possibile e attraverso opportuni interventi, la riduzione della
pericolosità;
- il tempo differito come quel periodo misurabile non più in
mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e previsione,
nonché di pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi, sono
volte a garantire condizioni permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della
vita umana e dei beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse
ambientali.
2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticità e livelli d'allerta.
Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni,
anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o
parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso
manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi
meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.
Tali ambiti territoriali sono
denominati Zone di allerta. Le zone di allerta sono quindi identificate e
delimitate tenendo in considerazione:
- le possibili tipologie di rischio
presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei
relativi effetti;
- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici,
idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi
ambiti territoriali e tra i diversi bacini;
- le indicazioni e risultanze
presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998;
- la più generale
pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.
In ogni zona e
per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono identificare adeguate
grandezze e relativi valori, quali precursori ed indicatori del probabile
manifestarsi di prefigurati scenari d'evento, nonché dei conseguenti effetti
sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora
non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento, ancorché temporanea e
provvisoria, dell'evento stesso.
Tale identificazione deve essere ottenuta
sulla base, sia della conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel
tempo e sul territorio di eventi significativi e dei relativi effetti, sia di
modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti ritenuti più
probabili.
In generale, la valutazione degli effetti, oltre alla loro
estensione e consistenza quantitativa, deve riguardare con crescente priorità ed
importanza quelli relativi:
- all'ambiente;
- alle attività;
- agli
insediamenti ed ai beni dislocabili e non dislocabili;
- alle infrastrutture
ed agli impianti per i trasporti, per i servizi pubblici locali e collettivi,
per i servizi sanitari;
- alla salute ed alla vita degli esseri viventi in
generale ed umani in particolare;
definendo così una gerarchia degli elementi
esposti alla pericolosità dell'evento stesso.
Si definisce rischio, in una
data zona, la probabilità che un evento prefigurato, atteso e/o in atto,
nonostante le azioni di contrasto, determini un certo grado di effetti
gerarchicamente e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti in tale zona
alla pericolosità dell'evento stesso.
Si definisce scenario di rischio,
l'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioè della
distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito
di azioni di contrasto.
Si definisce quindi scenario d'evento, l'evoluzione
nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur
nella sua completezza e complessità.
Le Regioni, anche cooperando tra loro e
d'intesa con il Dipartimento, stabiliscono un insieme di valori degli indicatori
che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di
rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui due livelli di moderata ed
elevata criticità, oltre che un livello base di situazione ordinaria, in cui le
criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle
popolazioni.
Poiché lo scenario d'evento previsto, monitorato e sorvegliato
nel tempo reale potrebbe manifestarsi in modo ben differente da quanto descritto
dal relativo prefigurato scenario d'evento, i valori assunti nel sistema di
soglie, nonché i relativi livelli di criticità, devono precauzionalmente ed
adeguatamente includere una quota di "non conoscenza", cioè di incertezza nella
valutazione dei prefigurati scenari di rischio, da associare alle stime fatte in
tale ambito valutativo.
Sarà cura delle Regioni far si che al raggiungimento
e/o superamento di tali soglie, ancorché semplicemente previsto, siano
pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del sistema della
protezione civile preposti:
- prima del manifestarsi dell'evento temuto ,
alle fasi di attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei
conseguenti effetti, nonché di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo
il manifestarsi dell'evento , alla fase di governo e superamento
dell'emergenza.
La relazione tra i livelli di criticità e i livelli di
allerta, le azioni di protezione civile da attivare progressivamente nell'ambito
di tali livelli di allerta al crescere della criticità, le funzioni di supporto
ed i soggetti responsabili di tali funzioni, devono essere dalle Regioni
univocamente stabiliti, funzionalmente rappresentati e comunicati al
Dipartimento della protezione civile.
L'adozione e la dichiarazione dei
diversi livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte delle
Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione
delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al
Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla
base della legislazione regionale in materia.
La valutazione dei livelli di
criticità, attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari di evento
compete al Centro Funzionale.
A tali fini è definito un Avviso di criticità,
in cui è esposta una generale valutazione della criticità degli effetti. Tale
valutazione è fondata, sia sul raggiungimento da parte dei valori assunti nel
tempo reale dagli indicatori dello scenario d'evento atteso delle soglie
relative al livello di criticità minimo, sia sulla percentuale di avvicinamento
tendenziale di tali indicatori alle soglie definite per il livello di criticità
successivo.
L' adozione dell' Avviso è di competenza del Presidente della
Giunta regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della
legislazione regionale in materia.
L'evoluzione nello spazio e nel tempo
della criticità, cioè dello scenario di criticità, è valutata in successivi
aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal
fine e preventivamente stabilito dalle Regioni.
Gli scenari di moderata ed
elevata criticità, nonché quello di ordinaria criticità, a cui può corrispondere
uno stato di generica attenzione da parte dei Centri Funzionali interessati,
devono essere riferiti almeno alle 24 ore successive all'emissione dell'Avviso
di criticità.
A prescindere dalla definizione sia dei livelli di criticità
che della relazione tra questi ed i livelli d'allerta e permanendo comunque
nella responsabilità del Presidente della Giunta regionale o del soggetto da
questi delegato, la dichiarazione dei livelli di allerta e l'attivazione dei
piani di emergenza, qualora richiesto e concordato con la Regione, oppure
imposto da giustificati motivi, la responsabilità relativa alla valutazione e
dichiarazione dei livelli di criticità raggiungibili e/o raggiunti sul
territorio regionale può essere assunta dal Dipartimento della protezione
civile.
3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza.
L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali
Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare
ed integrare tra loro:
- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle
reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle
diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;
-
i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai
sistemi di monitoraggio delle frane;
- le modellazioni meteorologiche,
idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
La finalità di tale compito è di
fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su
tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle
autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché
assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.
La Regione
garantirà il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o
provinciali, nonché con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le
informazioni necessarie all'attività decisionale ed operativa ai fini di
protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento.
Ai fini
delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché delle conseguenti
assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai
Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o
centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.
La rete dei Centri
Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è
componente del Servizio nazionale della protezione civile.
Il Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile è organizzato
come i Centri Funzionali decentrati ed assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle
funzioni di:
- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri
Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati
motivi, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento potrà sostituire
nei compiti e nelle funzioni uno o più Centri Funzionali decentrati;
-
generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche di singoli
territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i Centri Funzionali
decentrati o se del caso in loro sostituzione;
- predisposizione per tutta la
rete dei Centri Funzionali della mosaicatura delle informazioni prodotte dagli
impianti radar meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
-
mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e con il
Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che con l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché con gli organi
internazionali competenti in materia;
- promozione di studi e ricerche,
nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei
Centri Funzionali e per far progredire complessivamente le capacità di
previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo
reale.
Ciascun Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente
organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo svolgimento
delle diverse funzioni, unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre
strutture regionali e/o Centri di Competenza.
La prima area è dedicata alla
raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati
rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonché, qualora ciò sia
previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di dati
provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri
meteo-pluvio-idrometrici.
La seconda area è dedicata all'interpretazione
nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati e delle informazioni prodotte
dai modelli previsionali relativi al dominio territoriale di competenza di
ciascun Centro Funzionale decentrato, nonché a fornire pieno supporto alle
decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli
allertamenti.
La terza area è dedicata alla gestione del sistema di scambio
informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi di comunicazione, cura
l'interscambio dei dati, anche in forma grafica e della messaggistica tra i
Centri Funzionali anche ai fini dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui
all'art. 2 della legge n. 183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n.
112/1998 ed è la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i Centri di
Competenza laddove esistenti.
Il servizio svolto dalla rete dei Centri
Funzionali nel tempo reale assume in sé, sia la fase di previsione che la fase
di monitoraggio e sorveglianza.
La fase di previsione è articolata in tre
funzioni.
La prima è relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o
all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensità degli eventi
meteorologici attesi.
La seconda è relativa alla previsione degli effetti che
il manifestarsi di tali eventi dovrebbe determinare sul dominio territoriale
attribuito a ciascun Centro Funzionale.
La terza è relativa alla valutazione
del livello di criticità complessivamente atteso nelle zone d'allerta, ottenuto
anche confrontando le previsioni elaborate con i valori delle soglie
adottate.
Mentre la prima funzione può essere assolta anche con il concorso
di Centri di Competenza, la seconda e la terza funzione devono essere assolte in
via prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui devono comunque risiedere
le necessarie competenze e le specifiche attività tecniche di supporto alle
decisioni.
La fase di monitoraggio e sorveglianza ha lo scopo, tramite la
trasmissione, la raccolta e la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati
rilevati per le diverse finalità dalle diverse tipologie di sensori, nonché
tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere disponibili
informazioni che consentano sia di formulare e/o di confermare gli scenari
previsti che di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in
atto.
Tale attività di reperimento locale di informazioni anche non
strumentali dovrà essere contemplata tra i compiti principali da attribuire ai
presidi territoriali di cui ai punti successivi.
Tale fase è articolata in
quattro funzioni:
la prima è relativa alla composizione e rappresentazione di
dati meteo-climatici rilevati sia da piattaforme satellitari, radiosonde e sonde
aerostatiche, che da stazioni strumentali e reti a terra;
la seconda è
relativa alla composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici;
la
terza è relativa alla previsione a brevissimo termine sia dell'evoluzione
dell'evento che dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico,
cioè l'uso di modelli meteorologici ad area limitata inizializzati sulla base
delle informazioni radar meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo
reale, e quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure attraverso
il solo uso dei modelli idrologici-idraulici-idrogeologici inizializzati dalle
misure pluvioidrometriche raccolte in tempo reale;
la quarta è relativa alla
verifica del livello di criticità in essere e previsto, attraverso il confronto
delle misure rilevate con le soglie adottate e/o con eventuali notizie fornite
da osservatori locali debitamente istruiti.
Mentre la prima, la seconda e la
terza funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di
Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente da ciascun
Centro Funzionale, presso cui devono risiedere le necessarie competenze e le
specifiche attività tecniche di supporto alle decisioni, nonché tutte le altre
informazioni provenienti dal territorio.
Il servizio svolto dalla rete dei
Centri Funzionali comprende, altresì, sia la gestione della rete stessa e il
continuo controllo della sua corretta operatività tanto nel tempo reale quanto
nel tempo differito che una attività di progettazione e realizzazione degli
adeguamenti e degli ampliamenti necessari, nonché la permanente attività di
studio, definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e dei
relativi scenari.
Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni
garantiscono, anche attraverso soggetti esterni e secondo programmi comuni e
concordati, la formazione continua e permanente del personale tecnico ed
amministrativo coinvolto nel sistema di allertamento, necessaria a garantire
l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato.
Disposizioni operative Il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento è operativo per tutti i giorni
dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce sussidiarietà operativa e
funzionale nel caso in cui uno o più Centri Funzionali siano nella giustificata
impossibilità di effettuare il servizio.
I Centri Funzionali devono essere
operativi, in caso di necessità, su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le
proprie procedure.
Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea
sospensione nella fornitura del servizio determinata da cause tecniche di forza
maggiore o dalle necessità di assolvere prioritariamente ad esigenze, anche
riconnesse a compiti d'Istituto, la Regione ne darà immediata e laddove
possibile preventiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile, il
cui Centro Funzionale sostituirà il Centro Funzionale decentrato, per quanto
possibile e d'intesa con la Regione stessa.
Ogni Centro Funzionale decentrato
è altresì impegnato a comunicare al Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento, ogni sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del
sistema, ovvero eventuali modifiche ad essi apportate.
Le Regioni accentrano
presso il proprio Centro Funzionale i dati rilevati dalle reti di monitoraggio
ricadenti nel proprio territorio, comprese quelle ad esse trasferite ai sensi
del DPCM 24 luglio 2002 o gestite da altri soggetti.
I Centri Funzionali
decentrati trasferiscono al Centro di Competenza nazionale, sito presso
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati
meteoidro-pluviometrici della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma
1 lettera b), del DPCM 24 luglio 2002.
I Centri Funzionali decentrati
trasferiscono "in prima istanza" al Centro Funzionale sito presso il
Dipartimento della protezione civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici
della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del DPCM
24 luglio 2002. In seguito il Dipartimento concerterà con le Regioni le
ulteriori modifiche, potenziamenti ed ampliamenti che si rendessero necessari
affinché, sulla base di tale rete nazionale integrata, si definisca una rete
fiduciaria nazionale per le finalità di protezione civile che tenga conto,
operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche necessità
anche di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale delle aree a rischio.
Il
Dipartimento della protezione civile e le Regioni stabiliscono d'intesa criteri,
metodi e standard di raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei
dati d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai Centri
Funzionali per le finalità di protezione civile.
Tali standard devono essere
tali da garantire al Dipartimento della protezione civile le funzionalità minime
necessarie per svolgere, se richiesto, le funzioni di supporto e
sussidiarietà.
A tal fine devono essere posti in essere tutti i provvedimenti
necessari per assicurare la funzionalità del sistema, soprattutto in condizioni
ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei vettori trasmissivi e
degli elementi nodali delle reti di telemisura, nonché la continuità operativa
degli impianti anche in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di
rete per un periodo di almeno 12 ore.
Tale sistema deve altresì essere in
grado di consentire al Dipartimento l'acquisizione dei dati
meteo-pluvioidrometrici misurati per le finalità del tempo reale con un ritardo
massimo definito dal Dipartimento d'intesa con le Regioni.
Per garantire la
continuità e funzionalità del sistema ai fini di protezione civile, le Regioni
ed il Dipartimento della protezione civile individuano le apparecchiature e le
parti delle reti di rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di
trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta
dai Centri Funzionali e concorrono alla loro manutenzione, al loro ampliamento
ed adeguamento nel tempo, facendo ricorso al fondo nazionale di protezione
civile nelle modalità da stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di
uniformità.
Il Dipartimento e le Regioni garantiscono reciprocamente la
continua disponibilità:
- del flusso dei dati meteo-pluvioidrometrici,
satellitari e radarmeteorologici, nonché di previsione degli eventi e dei
relativi effetti, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri
Funzionali;
- delle informazioni e segnalazioni di natura non strumentale, nè
modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o comunicate, attraverso
i diversi Centri Operativi, anche dai presidi territoriali.
Ciascuna
Amministrazione coinvolta nel sistema di scambio informativo dei Centri
Funzionali non può utilizzare i dati resi disponibili da altri per finalità
diverse da quelle istituzionali e non può diffonderli a terzi senza preventiva
autorizzazione da parte dell'Amministrazione proprietaria.
Nel caso in cui
tali finalità non siano riconducibili ai compiti ed alle funzioni proprie del
sistema della protezione civile, dovranno comunque essere rese note e
preventivamente concordate con il Dipartimento stesso.
Centri di Competenza
Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono servizi,
informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti
specifici. Essi possono coincidere con i Centri Funzionali stessi, oppure essere
rappresentati da soggetti, pubblici e privati, esterni alla rete dei Centri
Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed amministrativamente,
attraverso la stipula di convenzioni.
Qualora si tratti di soggetti fornitori
di servizi la convenzione di affidamento deve essere accompagnata da uno
specifico disciplinare tecnico.
Sono Centri di Competenza nazionale:
-
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- il
Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il tramite del proprio
CNMCA di Pratica di Mare.
Con provvedimento del Capo Dipartimento verranno
individuati altri Centri di Competenza, anche su proposta delle Regioni.
Il
Centro di Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, avrà la stessa architettura di un Centro Funzionale ed
assolverà, in stretto rapporto con il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento della protezione civile, ai compiti ed alle funzioni convenute con
il Dipartimento come dettato dal comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM n. 3260/02 ai
sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n. 343/01, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 401/01.
Tra tali compiti e funzioni,
prioritariamente riguardanti il rischio idrogeologico ed idraulico nell'ambito
del tempo differito, ai fini della protezione civile è contemplato lo
svolgimento:
- di analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri
utili per la definizione e l'aggiornamento sia delle Zone di allerta e delle
relative soglie di criticità che del rischio residuo persistente, in particolare
nell'ambito di fenomeni gravitativi di versante;
- di analisi e ricostruzione
delle serie storiche pluvioidrometriche, se non altrimenti provveduto dai Centri
Funzionali decentrati, utili per la definizione e l'aggiornamento delle Zone di
allerta e le relative soglie di criticità;
- del monitoraggio e dell'analisi,
anche nel breve periodo, di eventi e/o evoluzioni di grandezze climatologiche ed
ambientali, nonché dello stato del mare, utili anche alla modellistica
previsionale nel tempo reale di eventi marittimi e costieri a scala locale;
-
della sorveglianza del buon funzionamento delle reti fiduciarie
pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo reale, secondo
gli indirizzi e gli standard stabiliti dal Dipartimento della protezione civile
d'intesa con le Regioni.
Sarà cura dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici informare, per quanto di competenza, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sull'evolversi degli
eventi in atto.
Il Centro di Competenza nazionale presso il Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare garantirà i rapporti con i diversi
centri europei in materia e sarà responsabile, in particolare:
- della
disponibilità e della distribuzione, anche nell'ambito della rete dei Centri
Funzionali, dei prodotti del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio
termine e di EUMETSAT;
- di promuovere, favorire e sostenere, di concerto con
il Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate, anche
attraverso i Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi metodi di analisi
meteorologica e meteoclimatica, nonché di applicazioni nell'ambito della
modellistica ad area limitata, nell'assimilazione dei dati, anche satellitari, e
nella mosaicatura meteoradaristica di interesse per le attività di protezione
civile.
I rapporti tra la rete dei Centri Funzionali ed il Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno regolati e garantiti dalle
convenzioni stipulate dal Dipartimento della protezione civile con il Servizio
stesso.
Nell'ambito di tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovrà,
d'intesa con le Regioni, promuovere la definizione e stabilire le modalità
di:
- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati di
modellazione degli eventi meteorologici a scala sinottica e, se del caso, a
scala locale per fini istituzionali, sia in forma numerica che grafica, nonché
delle informazioni e dei dati ottenuti attraverso il Global Telecomunication
System, il World Weather Watch ed i servizi satellitari;
- partecipazione ai
costi sostenuti dal Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare e/o da
altro Centro di competenza per nome e per conto del Servizio stesso nello
svolgimento delle attività di interesse istituzionale del Dipartimento della
protezione civile e delle Regioni;
- accesso del Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare ai dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti
fiduciarie delle Regioni;
- partecipazione alle attività per la mosaicatura
nazionale delle informazioni ottenute sia dagli impianti radar meteorologici già
operativi che da quelli che saranno predisposti nell'ambito del progetto della
copertura radarmeteorologica del territorio nazionale e/o adeguati a tal
fine;
- condivisione ed interscambio, attraverso il Dipartimento, delle
informazioni anche non trattate ottenute dai singoli impianti sia militari che
civili, anche ai fini dello sviluppo di prodotti innovativi;
- partecipazione
del Dipartimento della protezione civile, di Centri Funzionali e di Centri di
Competenza alle attività promosse e/o sostenute dal Servizio presso l'Unione
Europea quale rappresentante nazionale in materia ed, in particolare, la
condivisione dei risultati di tali attività nell'ambito della rete dei Centri
Funzionali.
4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini
Considerato che:
- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici
interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei Centri
Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la modellazione ad area
limitata, in particolare a scala regionale e provinciale, di tali eventi;
-
le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo rappresentano,
rispettivamente, il primo passo verso la predisposizione della previsione
deterministica degli effetti al suolo ed una prima manifesta affermazione della
loro possibile criticità;
- la funzione relativa alla previsione della natura
e dell'intensità degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, può
essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di Competenza
quali, tra gli altri:
a) le aree di previsione meteorologica dei Centri
Funzionali, i servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con
qualificate competenze, nonché dimostrata esperienza ed adeguate capacità
operative;
b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
c)
il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- sono mantenute allo
Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112/98, sia le funzioni
e i compiti di rilievo nazionale relativi i) agli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei Programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete
alle Regioni, ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle
Amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni, delle province,
dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali
e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale in materia di protezione civile; è costituito presso il
Dipartimento della protezione civile, Ufficio pianificazione, valutazione e
prevenzione dei rischi, che ne assume il coordinamento, un Gruppo Tecnico
composto da un rappresentante della Veglia Meteo del Dipartimento della
protezione civile, da un rappresentante del Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica Militare e da un rappresentante per ciascuna delle Regioni i cui
servizi meteorologici, o aree di previsione meteorologica dei rispettivi Centri
Funzionali, siano stati selezionati dal Dipartimento della protezione civile,
anche in base a criteri predisposti di concerto con il Servizio Meteorologico
dell' Aeronautica Militare, in ragione dei livelli di competenza, esperienza,
capacità operative e strumentali espresse.
Le previsioni meteorologiche a
scala sinottica ai fini della protezione civile Il Gruppo Tecnico predispone e
comunica formalmente al Capo Dipartimento delle protezione civile entro le ore
12:00 di ogni giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi
servizi e sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai quali sia stata
riconosciuta la possibilità di emettere Avvisi, come meglio specificato al punto
successivo, le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della
protezione civile per le successive 24, 48 e 72 ore.
A tal fine, il Gruppo
Tecnico adotta ogni strumento utile alla valutazione e collaborazione in tempo
reale con i propri servizi, comprese la teleconferenza e la firma
elettronica.
Il Dipartimento della protezione civile renderà disponibili gli
spazi ed i mezzi a tal fine necessari.
Tali previsioni, rappresentate in
forma numerica da modelli adeguatamente commentati almeno a scala regionale o in
forma descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:
- ai
singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione meteorologica dei Centri
Funzionali decentrati di produrre ed interpretare efficacemente le proprie
previsioni ad area limitata e quindi ai Centri Funzionali decentrati di
procedere alla modellazione dei diversi effetti al suolo;
- al Dipartimento
di emettere, quotidianamente e contestualmente alla adozione delle previsioni
meteorologiche a scala sinottica, un Bollettino di vigilanza meteorologica
giornaliera nazionale ai fini di protezione civile, di seguito Bollettino di
vigilanza meteo;
- al Dipartimento, per le Regioni dove non sia operativo il
Centro Funzionale, nonché alle restanti Regioni, di emettere, successivamente,
se del caso e secondo proprie procedure, Avvisi di avverse condizioni
meteorologiche sempre ai fini della sola protezione civile, di seguito Avvisi
meteo.
Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili, a partire
dalle ore 12:00 di ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala sinottica
adottate dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilità, alle Regioni ed
ai diversi Uffici del Dipartimento stesso per l'espletamento dei conseguenti
compiti e funzioni di previsione e prevenzione.
Gli Avvisi meteo nazionali e
regionali Le Regioni presso le quali, oltre ad essere stata preventivamente
riconosciuta e concordata dal Dipartimento della protezione civile l'esistenza
delle necessarie competenze, esperienze, capacità operative e strumentali
nell'ambito delle previsioni meteorologiche, sia operativo anche il Centro
Funzionale decentrato, sulla base delle previsioni meteorologiche a scala
sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento,
emetteranno Avvisi meteo regionali.
Tali Avvisi meteo avranno efficacia, a
meno di specifici accordi tra le Regioni limitrofe, solo sul territorio
regionale in cui ha sede il Centro Funzionale decentrato e verranno trasmessi
dalle Regioni agli Uffici territoriali di Governo, alle Province ed ai Comuni
interessati secondo proprie procedure, nonché al Dipartimento della protezione
civile.
Nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi stimati dal
Dipartimento della protezione civile di riconosciuta rilevanza a scala sovra
regionale, il Dipartimento stesso provvederà ad emettere un Avviso meteo
nazionale, costituito dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali pervenuti e
dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso relativamente alle Regioni
presso le quali il Centro Funzionale decentrato non sia ancora stato attivato,
oppure sia di fatto o sia stato dichiarato dal Presidente della Giunta regionale
non operativo.
L'Avviso meteo nazionale è predisposto nell'ambito
dell'Ufficio pianificazione valutazione e prevenzione dei rischi dalla Veglia
Meteo di concerto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento che,
a tal fine, procederà ad una ricognizione e, se del caso, ad un'analisi
speditiva su tutto il territorio nazionale della possibile criticità degli
effetti indotti dall'intensità e dalla persistenza degli eventi meteorologici,
idrogeologici ed idraulici attesi anche a scala regionale.
L'Avviso meteo
nazionale contiene indicazioni circa il suo periodo di validità e le Regioni
interessate. Tali indicazioni saranno, altresì, accompagnate da una breve
sintesi della situazione meteorologica in atto e prevista dal Gruppo Tecnico, da
una descrizione sintetica del tipo di evento atteso, da una valutazione del suo
tempo di avvento e della durata della sua evoluzione spazio-temporale, nonché da
una valutazione solo verbale delle grandezze meteoidrologiche attese.
Il
Dipartimento della protezione civile renderà tempestivamente disponibile
l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento, che ne assume la
responsabilità per le Regioni in cui non sia operativo il Centro Funzionale
decentrato, notificandolo:
- alle Regioni;
- agli Uffici territoriali di
Governo interessati dalle probabili criticità affinché, se richiesto e se del
caso, si rendano tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di
informazione e prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni stesse e/o
dal Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche
agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Le Regioni interessate
dall'Avviso nazionale, alle quali non sia stata preventivamente riconosciuta la
capacità di emettere Avvisi meteo regionali, oppure nelle quali il Centro
funzionale decentrato non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti più
opportuni ed adeguati, a trasmettere tale Avviso alle Province ed ai Comuni,
nonché a prendere contatto con gli Uffici territoriali di Governo interessati,
ai fini di indirizzare e predisporre le attività di coordinamento e le
iniziative ritenute necessarie.
L'effetto di un Avviso meteo nazionale è
quello di far conoscere e condividere con tutte le Regioni una prima speditiva
valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticità almeno a scala
regionale, nonché di suggerire a ciascuna delle Regioni interessate da tali
criticità ed il cui Centro Funzionale decentrato non sia operativo:
- di
richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
sia per valutare i livelli di criticità nelle zone di allertamento che per
svolgere, se del caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e
dei conseguenti effetti sul territorio regionale;
- di attivare il Centro
Funzionale decentrato e, se del caso, gli uffici e le strutture regionali di
protezione civile secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione
stessa.
L'effetto di un Avviso meteo regionale, è quello di attivare presso
il Centro Funzionale decentrato le attività di presidio e sorveglianza, secondo
le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa.
I Centri Funzionali
interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per estendere, secondo i propri
disciplinari, il servizio a tutto l'arco delle 24 ore e, per le 48 ore
successive o, comunque, sino a quando i) autonomamente non valutino cessate le
condizioni di rischio, oppure ii) non sia stato dichiarato dall'Autorità di
protezione civile competente il superamento della fase emergenziale in
atto.
L'effetto di tali Avvisi meteo sia regionali che nazionali è comunque
quello di attivare il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della
protezione civile e di avviarne le attività di presidio e sorveglianza.
Gli
Avvisi di criticità nazionali e regionali Nelle Regioni in cui sia operativo il
Centro Funzionale decentrato, all'emissione di un Avviso meteo regionale, lo
stesso Centro Funzionale:
- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche
sulla base della classificazione del territorio regionale in zone di allerta e
delle relative soglie, si esprime sui livelli di criticità raggiungibili in
ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;
- dichiara le
proprie valutazioni in un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica
regionale, in seguito Avviso di criticità regionale, in cui riporta per ciascuna
zona d'allerta il tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se
possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e
lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- assunto lo stato di
attenzione, ancorché relativo ad uno scenario di criticità ordinaria, trasmette
l'Avviso di criticità regionale alla Presidenza della Giunta regionale o al
soggetto da questi delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici
territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonché ai Centri Funzionali
decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle giunte delle Regioni dei
bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione
integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure
stabilite dalla Regione stessa.
Tali procedure autonomamente adottate devono
altresì contemplare le azioni da porre in atto quando il livello di criticità
atteso e/o riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o
elevato. In tal caso dovrà essere:
- rafforzato il servizio secondo adeguati
disciplinari;
- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a
ciascuna delle zone a cui è attribuito tale livello di criticità, in cui, se
possibile, sarà riportato per ciascuno dei bacini idrografici coinvolti
dall'evento, almeno le soglie relative ai livelli di moderata ed elevata
criticità ed i livelli attuali raggiunti dagli indicatori.
Nelle Regioni
presso le quali non è operativo un Centro Funzionale decentrato, il
Dipartimento, acquisita una intesa formale con la Regione, opera in regime di
sussidiarietà attraverso il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e
più dettagliatamente secondo quanto di seguito indicato.
In questi casi il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, d'intesa con la Regione
stessa:
- valuta, per quanto è possibile sulla base delle proprie strutture e
conoscenze, nonché delle informazioni ottenute anche attraverso altre strutture
del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime
sui livelli di criticità relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla
base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle
relative soglie stabilite, qualora disponibili;
- dichiara le proprie
valutazioni in un Avviso di criticità regionale per la Regione interessata, in
cui riporta, se possibile per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il
territorio regionale, il tipo di rischio, il livello di criticità, nonché, se
possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e lo
scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- trasmette l'Avviso di
criticità regionale così predisposto al Presidente della Giunta per l'adozione e
l'ufficializzazione dello stesso, nonché al responsabile del Centro Funzionale
decentrato;
- il responsabile del Centro Funzionale decentrato dà
comunicazione al Dipartimento, se e quando l'Avviso è adottato dal Presidente
della Giunta regionale e, se del caso, lo dirama ai soggetti interessati, nonché
ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle Giunte
delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore
accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell' Accordo
del 24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa.
Quotidianamente il
Dipartimento della protezione civile emetterà entro le ore 16:00 un Avviso di
criticità idrogeologica ed idraulica nazionale, in seguito Avviso di criticità
nazionale, in cui raccoglierà in forma sintetica:
- il bollettino di
vigilanza meteorologica giornaliera nazionale, contenente una sintesi delle
previsioni a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal
Dipartimento;
- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che
regionale;
- gli Avvisi di criticità emessi dalle Regioni in cui è attivo il
Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonché quelli predisposti dal Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni in cui il Centro
Funzionale decentrato non è ancora attivo.
Il Dipartimento della protezione
civile renderà tempestivamente disponibile l'Avviso di criticità nazionale:
-
alle Regioni;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche
agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267, ed al governo delle piene.
Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le
procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e
rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante
(rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti
nelle zone di allerta.
Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico
elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora
provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del
territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali
rischi, nonché promuovere ed organizzare:
- un adeguato sistema di
osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o
in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici già identificati;
-
i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e
prevenzione non strutturale. Quanto sopra dovrà essere fatto sulla base:
-
delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui
alla legge n. 225/92;
- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio
di cui alla legge n. 183/89;
- dei piani di tutela delle acque di cui al
decreto legislativo n. 152/99;
- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui
alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento
provinciale.
Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente
previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni
potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare
il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro
Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente
intensi e la migliore definizione delle potenzialità previsionali a breve
termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.
I livelli
di criticità Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata
criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al
superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente
osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle
diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro,
del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie
presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste
coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.
Per
quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata
criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al
superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena
ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso
d'acqua, previsto e/o osservato.
Tuttavia la definizione dei livelli di
moderata ed elevata criticità per le aree esposte a rischio elevato e molto
elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale
dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così
come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio
idraulico ai punti successivi.
Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche
La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non
necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento
meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante,
impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e
accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle
situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che è
necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.
Gli scenari di
rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto
possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate
osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente
affidate ed organizzate anche nell'ambito dei piani comunali d'emergenza.
Gli
scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta
interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base
dell'osservazione anche speditiva di:
- sintomi quali fessure, lesioni,
variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi
diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;
- evidenze
connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto.
Tali
scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla
piovosità, quali, in presenza d'innevamento consistente e diffuso,
dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche in presenza di forti
venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure,
da eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di
magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto
elevato rischio idrogeologico.
Il presidio territoriale idrogeologico
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento
da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticità cresca
rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase
almeno di pre-allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, si devono
avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a
rischio soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali
e/o manifesti movimenti franosi.
Nel caso di criticità rapidamente crescente
verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da
parte dell'Autorità a tal fine competente, tali attività di presidio
territoriale idrogeologico dovranno essere:
i. intensificate, specializzate
ed estese anche alle aree esposte e rischio elevato;
ii. mantenute in essere,
anche in forma ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a
maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato esaurimento dell'evento
meteoidrologico stesso.
A tali attività possono partecipare i Corpi dello
Stato ed il Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e
comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del
suolo e del territorio, nonché alla gestione della viabilità stradale e
ferroviaria e, se del caso, dell'energia.
Le Regioni provvederanno ad
organizzare un efficace ed efficiente servizio di presidio territoriale
idrogeologico individuando i soggetti responsabili del coordinamento e della
gestione del servizio stesso.
Scenari d'evento e di criticità idraulica La
prevedibilità dei fenomeni alluvionali è generalmente possibile quando essi
siano legati ad eventi di piena che interessano le aste dei principali corsi
d'acqua.
Per i corsi d'acqua secondari, quali quelli che sottendono bacini
idrografici di dimensioni inferiori ai 400 Kmq, la prevedibilità può al più
avvenire in senso statistico e, comunque, la disponibilità di misure
idrometriche in tempo reale consente soltanto la validazione dei modelli
previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi in
atto.
Quando gli eventi di piena interessano corsi d'acqua a carattere
torrentizio, non arginati, facenti parte del reticolo idrografico secondario e,
in particolare, di sub-bacini montani e collinari caratterizzati da tempi di
corrivazione molto brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono
significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e da più limitata densità
delle reti di monitoraggio, la previsione del fenomeno alluvionale è
difficoltosa e meno affidabile.
Analogamente, allo stato attuale, non sono
prevedibili con sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi
pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di territorio
limitate a poche decine di chilometri quadrati e che risultano critici per il
reticolo idrografico minore e per le reti fognarie.
In tali casi l'attività
del Centro Funzionale si esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza che,
con l'ausilio dei radar meteorologici e delle reti pluvioidrometriche e mediante
procedure di "now casting" per la previsione dell'evoluzione dell'evento a
brevissimo termine, deve cercare di condurre all'immediata localizzazione
territoriale e circoscrizione dell'evento in atto.
Ai fini della
pianificazione d'emergenza, tra le aree da considerarsi esposte a un rischio
idraulico elevato e molto elevato, oltre a quelle perimetrate ai sensi della
legge n. 267/1998 e successive modificazioni e suscettibili di inondazione in
caso di eventi alluvionali, sono da considerarsi quelle derivabili dal calcolo
dell'onda di sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle opere di
ritenuta o ad una errata manovra delle opere di scarico delle stesse ai sensi
delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici, n. 352 del 4 dicembre 1987 e
n. 1125 del 28 agosto 1986.
Governo delle piene Al fine di predisporre, con
maggior cura e dettagliatamente, le attività necessarie alla prevenzione ed alla
riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di piena, anche in presenza
di opere trasversali e di invasi di ritenuta in alveo e di criticità
significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni, con il concorso, se del caso,
del Dipartimento della protezione civile, devono assolvere ad un adeguato
governo delle piene, a cui devono concorrere le attività di:
- previsione,
monitoraggio e sorveglianza poste in essere attraverso la rete dei Centri
Funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso
adeguate strutture e/o soggetti regionali e/o provinciali che, se non altrimenti
già regolato e predisposto dalle Regioni stesse, inglobano le attività degli
attuali servizi di piena e di pronto intervento idraulico e ne estendono
l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di qualsiasi categoria che presentino
criticità tali da originare aree a rischio elevato o molto elevato;
-
regolazione dei deflussi, oggi affidate al solo documento di protezione civile
di cui alla Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e prive di un reale governo
organizzato alla luce del nuovo quadro legislativo vigente.
Le Regioni, in
forma singola oppure d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ed i compiti di
Autorità di protezione civile per la gestione delle piene nel caso di eventi che
coinvolgano bacini idrografici di interesse rispettivamente regionale, oppure,
interregionale e nazionale e che per loro natura ed estensione comportino
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via
ordinaria.
Nel caso di eventi di piena che, per l'intensità e l'estensione
anche degli effetti, presentino la possibile necessità di dover essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed ai compiti di
tale Autorità concorre anche il Dipartimento della protezione civile.
Nel
caso di eventi di piena che coinvolgano bacini di interesse interregionale e/o
nazionale, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza
comunque, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la
condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo
della piena.
Anche a tal fine, le Regioni interessate, d'intesa tra loro e
sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno stabilire tra i Centri
Funzionali interessati e per ciascun bacino idrografico, un accordo per la
gestione e la condivisione delle informazioni e dei dati, della previsione e
della sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e
provinciale.
Altresì alle attività dell'Autorità di protezione civile per il
governo delle piene concorrono, se del caso, e quale affiancamento tecnico -
scientifico, oltre al Centro Funzionale di riferimento:
- l'Autorità di
bacino interessata sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle
criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di bacino;
-
il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle dighe.
Il
presidio territoriale idraulico Il servizio di piena e di pronto intervento
idraulico, disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i
tronchi fluviali classificati di prima e seconda categoria, è una attività
prevalentemente di monitoraggio osservativo e non strumentale nel tempo reale,
nonché di contrasto della pericolosità e degli effetti conseguenti al
manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine ad un evento
alluvionale.
Per l'evidente consequenzialità degli effetti che, generandosi a
monte si ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio di piena e
di pronto intervento idraulico non può essere limitato ai soli tronchi ove siano
presenti opere idrauliche classificate di I e II categoria, ma deve essere
esteso a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità
idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del
bacino.
Qualora il servizio di piena e di pronto intervento idraulico,
trasferito alle Regioni dal decreto legislativo n. 112/98, non sia stato ancora
definito nell'ambito di piani e programmi dalle Autorità di bacino
territorialmente competenti, né altrimenti regolato ed organizzato dalle
Regioni, dovrà venire predisposto all'interno di una più generale attività di
presidio territoriale idraulico, secondo la normativa regionale in materia, sia
di protezione civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque, nonché
secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la
pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione
civile.
Complessivamente, il presidio territoriale idraulico, esteso alle
aree classificate ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico ed idraulico
pertinenti il reticolo idrografico, consiste in attività di:
- rilevamento, a
scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli idrometri
regolatori, se non altrimenti e funzionalmente organizzato da parte del Centro
Funzionale decentrato, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento
di piena in atto;
- osservazione e controllo dello stato delle arginature, se
presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili, soprattutto nei
punti definiti preventivamente "idraulicamente critici", anche al fine di
rilevare situazioni di impedimento al libero deflusso delle acque;
- pronto
intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai
sensi della legge n. 225/1992, tra cui la rimozione degli ostacoli, anche
causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che
possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle
arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
A tali
attività è auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il Volontariato,
organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli enti pubblici e
privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla
gestione di opere idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque,
nonché alla gestione della viabilità.
Il presidio territoriale idraulico è
auspicabile sia affidato dalle Regioni interessate a soggetti responsabili del
coordinamento e della gestione del servizio stesso in ambiti territoriali
provinciali.
Le Regioni, in forma singola o associate tra loro, garantiranno
l'organizzazione e lo svolgimento funzionale del presidio territoriale idraulico
nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino
idrografico.
Attivata una fase di attenzione e quindi una generale
sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso di
criticità rapidamente crescente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata
aperta una fase di pre-allarme del sistema della protezione civile da parte
dell'Autorità a tal fine competente, il gestore del presidio territoriale
idraulico, informato dal Centro Funzionale e definitivamente allertato
dall'Autorità a tal fine responsabile, si predispone ad avviare le attività del
servizio ed in particolare avvia il rilevamento a scadenze prestabilite dei
livelli idrici dei corsi d'acqua già interessati da criticità moderate.
Nel
caso lo scenario d'evento evolva verso una elevata criticità e/o sia stata
dichiarata aperta una fase di allarme del sistema della protezione civile da
parte dell'Autorità a tal fine competente, il soggetto responsabile del presidio
territoriale idraulico, informato tempestivamente in tal senso dal Centro
Funzionale dovrà:
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi
dei livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un evento intenso
nelle zone montane e/o collinari non abbia conseguenze pericolose sui tratti
vallivi, sia per sormonto e/o rottura arginale o di infrastrutture trasversali,
sia per ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale
trasportato;
- attivare il pronto intervento idraulico ed i primi interventi
urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti delle opere idrauliche di
difesa, oppure degli elementi significativi di disturbo della corrente di piena
quali frane in alveo ed ostruzioni temporanee.
Qualora gli scenari di
criticità siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli
idrometri regolatori, e, conseguentemente, la sequenza delle specifiche
procedure per il servizio di piena e pronto intervento idraulico si attivino al
loro raggiungimento, tali "guardie" devono essere preventivamente rese note ai
Centri Funzionali e alle Autorità preposte alla formazione dei piani di
emergenza provinciali e comunali potenzialmente interessati dall'evento di piena
da monte verso valle e, quindi, adeguatamente ed univocamente relazionati sia
alle soglie ed ai livelli di criticità utilizzati dai Centri Funzionali che ai
livelli d'allerta dei piani d'emergenza stessi.
Ulteriori procedure operative
e linee guida per i presidi territoriali Sia nel caso di presidio territoriale
idrogeologico che idraulico, valgono le seguenti procedure operative e linee
guida.
I soggetti responsabili del presidio territoriale saranno
tempestivamente allertati dalla Regione secondo proprie procedure, che
auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorità responsabili dei piani
d'emergenza provinciali e/o comunali.
A tal fine e per le più generali
finalità del presidio territoriale, le Regioni predispongono delle linee guida,
definendo anche le procedure, le modalità e i contenuti delle comunicazioni tra
i soggetti responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza
comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del presidio
territoriale.
Sulla base di tali linee guida il soggetto responsabile del
presidio territoriale:
- predispone il servizio, la cui organizzazione
funzionale ed operativa dovrà essere resa nota, oltre che alla Regione ed al
Centro Funzionale decentrato, al Dipartimento della protezione civile ed
all'Autorità di bacino territorialmente competente, nonché essere recepita per
quanto di interesse nei piani d'emergenza provinciali e comunali;
- gestisce
in piena autonomia tutte le attività del presidio, informandone tuttavia con
continuità la stessa Autorità responsabile del suo allertamento ed il Centro
Funzionale decentrato;
- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e
non, provenienti da personale specializzato dei Corpi dello Stato, delle
Regioni, degli Enti locali e dal Volontariato, siano trasmesse anche alla
Regione ed in particolare al Centro Funzionale decentrato.
Il gestore del
presidio territoriale può, per l'espletamento delle proprie attività, richiedere
personale ai Comuni ed al Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108
del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613/1995.
La regolazione dei deflussi Al fine di individuare le
misure per contrastare gli effetti delle piene in un bacino idrografico nel
quale sono presenti invasi artificiali, ancorché destinati alla produzione di
energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica, nonché al fine di
rendere quanto più compatibili possibile i legittimi interessi dei gestori con
le finalità di protezione civile, deve essere organizzata una adeguata attività
di regolazione dei deflussi.
L'Autorità responsabile del governo delle piene
dovrà assicurare, con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorità di
Bacino, del Registro italiano dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle
Autorità responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti
responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di opere
idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel bacino idrografico,
se possibile, la massima laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, e
lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua
a valle delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle
province coinvolte dall'evento stesso.
A tal fine deve essere primariamente
valutata, attraverso studi specifici, l'influenza che possono esercitare i
volumi accumulabili nei suddetti invasi sulla formazione e propagazione
dell'onda di piena a valle; in base ai risultati di tali valutazioni ed alle
condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli
invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione delle piene e
quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi
stessi.
Piano di laminazione Per tali invasi le Regioni, con il concorso
tecnico dei Centri Funzionali decentrati, dell'Autorità di bacino e del Registro
italiano dighe, d'intesa con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento
della protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di laminazione
preventivo.
Per diversi e possibili prefigurati scenari d'evento e per
ciascuna diga, il piano di laminazione deve prevedere le misure e le procedure
da adottare che, pur definite tenendo in buon conto sia la mitigazione degli
effetti a valle dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di
utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere finalizzate
alla salvaguardia della incolumità della vita umana, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente territorialmente interessati dall'evento.
Vista
la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che stabilisce a carico dei
concessionari o proprietari delle opere di sbarramento l'obbligo di valutare la
massima portata di piena transitabile in alveo a valle dello sbarramento e
contenuta nella fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente
Autorità di bacino, possono essere individuate due diverse procedure, definite
per brevità programma statico e programma dinamico, che consentano di rendere
disponibile con un adeguato anticipo i volumi preventivamente definiti o
comunque utili ai fini della laminazione della piena.
Il programma statico,
di breve periodo, prevede il mantenimento, con continuità e durante i periodi
dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di piena, di una quota
di invaso minore della quota d'esercizio autorizzata.
Il programma dinamico,
cioè nel tempo reale, prevede l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso
dell'evento in atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle
precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi attesi all'invaso,
nonché sulla base dello stato dell'invaso e della portata territorialmente
sostenibile a valle dello stesso.
Tali manovre, come già ricordato,
potrebbero rendere necessaria comunque l'attivazione del piano di emergenza a
valle della diga stessa.
I documenti di protezione civile già redatti ai
sensi della circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi modificati
ed integrati con le disposizioni del presente atto.
L'Unità di comando e
controllo Tenuto conto che nei bacini dichiarati di interesse interregionale e
nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti
opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la gestione
dei deflussi durante un evento di piena comporta il concorso di molte
amministrazioni statali, regionali e locali afferenti al bacino, e che tale
evento, per i possibili e conseguenti effetti, è altresì da ritenersi di livello
nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno una Unità di
comando e controllo che si rappresenterà come l'Autorità di protezione civile
per il governo delle piene.
Le Regioni interessate, d'intesa tra loro,
sentito il Dipartimento della protezione civile, dovranno decidere la sede e la
procedura di costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unità di comando e
controllo, presso la quale potranno altresì delegare unitariamente ad un unico
soggetto la propria rappresentanza.
Quindi, tra l'altro, tale Unità potrà
anche concretizzarsi in specifici accordi tra le parti che individuino i
soggetti e i recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle
informazioni e le modalità di formazione della decisione.
Alle attività di
tale Unità concorreranno, secondo quanto stabilito dalle Regioni d'intesa tra
loro, sentito il Dipartimento:
- il Centro Funzionale di riferimento per la
condivisione delle informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel
tempo reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
-
l'Autorità di bacino interessata sia per la pianificazione che per la
caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistenti a
scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la
funzionalità delle dighe.
Nel caso in cui emergano in seno all'Unità pareri
tra loro discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile tentativo per
individuare in tempo reale con l'evolversi dell'evento una condivisa sintesi
operativa, eserciterà le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri sostitutivi
dello Stato.
Al fine di garantirne l'operatività, attraverso il Centro
Funzionale di riferimento, all'Unità di comando e controllo dovranno pervenire
tutte le informazioni in possesso dei Centri Funzionali, dei gestori del
presidio territoriale idraulico e degli invasi e degli Uffici territoriali di
Governo di riferimento, cioè quelli nel cui territorio ricadono le dighe
interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di piena atteso e/o
in atto.
I gestori degli invasi sono tenuti a trasmettere in tempo reale i
dati di monitoraggio dell'invaso e delle manovre effettuate sugli organi di
scarico, non già trasmessi alle Regioni competenti. Il Dipartimento li renderà
tempestivamente disponibili al Registro italiano dighe, al Centro Funzionale di
riferimento secondo procedure concordate e stabilite d'intesa tra il
Dipartimento stesso, il Registro italiano dighe e le Regioni interessate.
Le
manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal programma statico e
dal piano di laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo
averne dato comunicazione all'Ufficio compartimentale del Registro italiano
dighe e all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che, presone atto,
dovrà comunque autorizzare amministrativamente la manovra stessa, dandone
comunicazione al Dipartimento ed alla Regione.
Le manovre attuate dal
gestore, ancorché contemplate dal piano di laminazione o dal documento di
protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di volumi idrici al
fine di migliorare la capacità di laminazione degli invasi, dovranno comunque
essere autorizzate amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo di
riferimento.
Nel caso di criticità moderata o elevata, l'Ufficio territoriale
del Governo di riferimento:
i. darà comunicazione della manovra e
dell'autorizzazione all'Unità di comando e controllo che prenderà atto della sua
attuazione;
ii. coordinerà le azioni ed i flussi informativi previsti dal
documento di protezione civile e/o indicati dalla stessa Unità, interagendo
attivamente, quando del caso, con l'Autorità preposta al governo del Piano
d'emergenza provinciale.
Nel caso in cui il gestore, anche ai fini di
salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di
operare sia una manovra preventiva contemplata dal programma dinamico che una
manovra in difformità a quanto rappresentato nel documento di protezione civile
e/o nel piano di laminazione, dovrà darne comunicazione all'Unità di comando e
controllo attraverso l'Ufficio territoriale del Governo di
riferimento.
L'Unità di comando e controllo, valutata in tempo reale la
legittimità e/o la sostenibilità della proposta con il concorso tecnico del
Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorità di bacino e del Registro
italiano dighe, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale del Governo
di riferimento, che, presone atto, autorizzerà anche amministrativamente il
gestore dell'invaso a procedere.
Nel caso l'Unità di comando e controllo
dissenta dalla proposta fatta, attraverso il Centro Funzionale di riferimento e
con il concorso tecnico dell'Autorità di bacino e del Registro italiano dighe,
concerterà con il gestore una nuova proposta, sino a quando, pervenuta ad un
giudizio favorevole, trasmetterà il suo consenso all'Ufficio territoriale di
Governo di riferimento.
I gestori degli invasi informeranno, tempestivamente
e direttamente, i gestori del presidio territoriale idraulico della manovra
autorizzata e da attuarsi.
L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento
informerà della manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del
Governo interessati a valle.
Per i bacini di interesse regionale l'Autorità
regionale di protezione civile per il governo delle piene, se del caso, potrà
chiedere il concorso del Dipartimento per la costituzione dell'Unità di comando
e controllo.
6. Indicazioni transitorie e temporanee
Quando un Centro Funzionale decentrato non sia stato ancora
attivato, la Regione interessata stabilisce ed indica al Dipartimento della
protezione civile, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, i
soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo svolgimento, anche
parziale, dei compiti e delle funzioni che competerebbero al Centro Funzionale
stesso.
Altresì, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile, può dichiarare attivo il proprio
Centro Funzionale decentrato qualora presso le strutture indicate al
Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:
- la prima area
funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione, elaborazione,
archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza e la
parte della seconda area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonché
all'utilizzo integrato dei dati rilevati;
- la suddivisione in zone di
allertamento del territorio regionale e il relativo sistema di soglie,
predisposte anche sulla base delle analisi e dei prodotti resi disponibili dal
Dipartimento della protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;
- un
organigramma funzionale del personale assegnato a tali attività,
professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e monitoraggio, e
sufficiente a garantire le attività h 24 conseguenti ad un possibile
allertamento nazionale, sia esso regionale o statale.
Il Dipartimento della
protezione civile informerà di tali indicazioni e/o attivazioni le altre
Regioni, nonché provvederà ad assistere la Regione nei compiti e nelle funzioni
mancanti secondo quanto stabilito d'intesa, oppure recepito in un più generale
accordo di programma, con la Regione stessa.
Sino a quando non sarà
formalmente attivato il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della
protezione civile, il Servizio rischio idrogeologico ed idrico del Dipartimento
sarà comunque responsabile dei relativi compiti e funzioni.
Il Dipartimento,
nonché le Regioni il cui Centro Funzionale sia stato dichiarato attivo, dovranno
dare avvio immediato e progressiva attuazione alle direttive di cui al presente
atto.
Tale attuazione comunque non potrà protrarsi per un periodo di oltre 12
mesi dall'entrata in vigore dell'atto stesso.
Per le rimanenti Regioni il
termine di cui sopra è fissato non oltre la data del trasferimento definitivo
nella proprietà della Regione del Centro Funzionale previsto e realizzato
secondo il progetto approvato nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato
tecnico di cui alla legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998, così come stabilito
dall'Ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001.
Nel caso della rete
radarmeteorologica nazionale, il Dipartimento della protezione civile assolverà
il compito di Centro primario per il recepimento e la rappresentazione dei dati
rilevati e la loro trasmissione ai Centri Funzionali e ai Centri di competenza
sino a quando non altrimenti deciso e concordato tra le Amministrazioni
interessate ed il Dipartimento stesso.
Tale compito è svolto con il concorso
dei Centri di competenza e secondo criteri, metodi e standard che, oltre a
recepire quanto già rappresentato nelle convenzioni relative all'adeguamento ed
alle modalità di trasmissione degli impianti esistenti ed alla realizzazione dei
Centri Funzionali, di cui all'ordinanza n. 3134/01, potranno considerare le
ulteriori ineludibili esigenze che dovessero presentarsi.
Sino a quando non
sia costituito il Gruppo Tecnico di cui al punto "Previsioni meteorologiche,
Avvisi e Bollettini", la Veglia Meteo, sotto il coordinamento dell'Ufficio
pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi del Dipartimento, i) entro
le ore 12:00, predispone, utilizzando prioritariamente il modello del Centro
europeo e concertando con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare,
le Regioni indicate direttamente dal Dipartimento, una previsione a scala
sinottica per le successive 24, 48 e 72 ore; ii)
entro le ore 15:00 diffonde
un bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera, come precedentemente
illustrato al punto "Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Sulla
base i) dei risultati numerici a 24, 48 e 72 ore del modello del Centro europeo
e dei risultati numerici a 24 e 48 ore del modello ad area limitata LAMI,
sviluppato e reso disponibile congiuntamente dal Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare e dalle Arpa delle Regioni Piemonte ed Emilia -
Romagna e ii) delle previsioni meteorologiche predisposte dalla Veglia Meteo per
il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento sotto il coordinamento
dell'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, valuterà gli
effetti conseguenti e le criticità relative alle zone di allertamento ed ai
sistemi di soglie predisposti secondo le metodologie sviluppate nell'ambito
della convenzione con l'ARPA Piemonte n. 391 del 19/12/2001 almeno per le
successive 24 ore, utilizzando prioritariamente modelli speditivi.
Tali
prodotti saranno via via approfonditi e migliorati nell'ambito della leale
cooperazione tra Stato e Regioni.
Il Dipartimento della protezione civile
provvederà ad avviare tempestivamente i rapporti con le Regioni ritenute, anche
sulla base di precedenti intese, nella disponibilità dei requisiti di cui ai
punti "Gli Avvisi meteo nazionali e regionali" e "Gli Avvisi di criticità
nazionali e regionali", verificando la loro volontà a predisporre, adottare ed
emettere autonomamente e sotto la loro diretta responsabilità l'Avviso meteo e/o
di criticità regionale.
Quindi la Veglia meteo ed il Centro Funzionale
centrale presso il Dipartimento della protezione civile emetteranno, se del
caso, rispettivamente l'Avviso di avverse condizioni meteo e/o l'Avviso di
criticità nazionale secondo le procedure di cui al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Roma 27 febbraio 2004
Il Presidente: Berlusconi