Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136
Regolamento concernente l’organizzazione, i
compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma
dell'articolo 91 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
[Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 137 del 16-6-2003]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall’articolo 13 della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
Visto l’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Vista, altresì, la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003;
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2002;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista l’intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione del Registro italiano dighe
1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull’ente di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, S.O., è il seguente:
«Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all’art. 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i
compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei
limiti di cui all’art. 1;
b) indicati, nell’ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all’art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà
di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire
agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118,
primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di
conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra
queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il
periodo massimo di tre anni, assicurando l’effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e
l’azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di geverno e di amministrazione anche
con evenutali interventi sostitutivi nel caso di
inadempienza delle regioni e degli enti locali nell’esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l’intervento, anche
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse
strutture, necessarie per l’esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità
e nei termini di cui all’art. 7, comma 3,
salvaguardando l’integrità di ciascuna regione e l’accesso delle comunità
locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le
modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l’amministrazione
dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi
nazionali, di uffici regionali e locali, d’intesa con gli enti interessati o
con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che
non richiedano, per la loro natura, l’esercizio esclusivo da parte delle
regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l’accessibilità da parte
del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria
residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di
cui all’art. 1 per il comune di Campione d’Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente
peculiare realtà istituzionale, socio-economica, doganale, fiscale e
finanziaria».
«Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e
modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla
loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti
trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque
essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve
comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento
dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui
al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all’art. 5, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all’art. 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis
dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall’art. 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione
di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro
cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni
dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi
di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso il parere
della commissione di cui all’art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a
emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un’addizionale
comunale all’IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai
commi 10 e 11 dell’art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Il testo dell’art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O.,
è il seguente:
«4-bis. L’organizzazione e la disciplina negli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e
i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione
politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione negli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilità eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito
degli uffici dirigenziali generali».
- Il testo dell’art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O., è il seguente:
«Art. 91 (Registro
italiano dighe - RID).
1. Ai sensi dell’art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede,
ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei
progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche
indicate all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID
l’approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere
altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere
tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con
- Il testo dell’art. 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O., è il seguente:
«6. A decorrere dalla data di cui al comma 3,
o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane,
all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui
all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni
del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall’art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già
attribuite all’Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie».
- L’art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante:
«Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - S.O.
n. 158, è il seguente:
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe).
1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata
in vigore del provvedimento attuativo del Registro
italiano dighe (RID) di cui all’art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all’art.
1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a
corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo
svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo
periodo non ottemperino nei termini prescritti
all’obbligo d’iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro
confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il
contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla
concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto
ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è
stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
3. Con il decreto di cui al comma
4. Il presente articolo si applica
anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe
a monte».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363, reca: «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la
costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta», ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.
85, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei
Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico,
sismico e dighe nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 della legge 18 maggio 1989, n.
183», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1991, n. 65.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106, reca: «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il
potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 9 della legge 18 maggio 1989,
n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1993, n. 84.
- Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, reca: «Misure urgenti in
materia di dighe», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1994, n.
195.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche», ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio», ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978,
n. 233.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», ed è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca:
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n 59», ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. Nota all’art. 1:
- Per il testo dell’art. 91, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Organi del RID
1. Sono organi del RID:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 3.
Il presidente
1. Il
presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi
comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe
funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, sentita
Nota all’art. 3:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo
parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», ed è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 1978, n. 31.
Art. 4.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui:
a) due
membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
b) un membro esperto in materie giuridiche;
c) un membro esperto in gestione d’impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a).
2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
3. In caso di cessazione dall’incarico del presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell’intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.
5. Il consiglio di amministrazione:
a) adotta, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell’ente, da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all’articolazione interna, all’organico ed all’ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell’ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;
c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovrà prevedere l’assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;
e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali;
f) approva le direttive tecniche di cui all’articolo 10, comma 5;
g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto;
h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all’articolo 8, nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;
i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all’articolo 11, con l’utilizzo di personale degli enti suddetti;
l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
n) nomina i dirigenti dell’ente, su proposta del direttore generale;
o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.
Note all’art. 4:
- Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, è il seguente:
«Art. 13 (Revisione statutaria).
1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli
enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità
stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi
alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo
controllo strategico:
1) al presidente dell’ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell’organo è adeguato alla dimensione
organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico
dell’attività svolta o giustificato dall’inerenza di quest’ultima
a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo
collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
presieduto dal presidente dell’ente e composto da un numero di membri variabile
da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e
finanziarie dell’ente, fatta salva l’ipotesi della gratuità degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti
del consiglio di amministrazione dell’ente, con decreto del Ministro vigilante,
tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’ente, con
esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni
pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti
esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza
secondo criteri idonei a garantire l’effettiva autonomia dell’ente, ferma
restando l’attribuzione all’autorità di vigilanza del potere di
approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati
in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attività;
d) previsione, quando l’ente operi in materia inerente al sistema
regionale o locale, di forme di intervento degli enti
territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi
collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro
programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di
funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da
amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all’attività
dell’ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o
straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione,
con analogo decreto di gettoni di presenza per i componenti dell’organo
assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell’ente di poteri di rappresentanza
esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di
convocazione del Consiglio di amministrazione;
previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione
organizzativa o finanziaria e fatta salva l’ipotesi della gratuità degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione
che il presidente possa restare in carica di norma, il tempo corrispondente a
non più di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione
organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità
ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili
o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro
supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa
o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi
dell’ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri
dirigenti dell’ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra
attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati
previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con
riferimento, ove possibile, all’assegnazione delle relative risorse finanziarie
(budget di spesa) predeterminate nell’ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all’organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni
con il pubblico, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei
criteri generali di organizzazione dell’ente, in
coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in
funzione anche delle dimensioni dell’ente, a regolamenti interni, eventualmente
soggetti all’approvazione dell’autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facoltà dell’ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati
a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n.
696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti
all’approvazione dell’autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facoltà di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di
collaborazione ad esperti delle materie
di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell’ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall’autorità di
vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell’autorità di vigilanza; previsione, per
i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della
possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori
di durata massima del commissariamento, a pena di
scioglimento dell’ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono
fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all’attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto
tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate
proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici,
nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in
particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma
1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano
solo se coerenti con la natura e l’attività dei singoli enti e per motivate
esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30
giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti
disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono
sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma
1, lettera a); il presidente dell’ente assume, sino a che il regolamento non è
emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell’autorità di vigilanza di
nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al
comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate,
sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’autorità di
vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario,
dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i
quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30
giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla
nomina di quelli di nuova istituzione».
- Per la legge 29 ottobre 1984, n. 720 v.
note alle premesse.
- Il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, è il seguente:
«Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).
Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi
nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi
dell’ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino
all’attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all’ENEL, è fatto
obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di
adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla
base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per
l’entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di
consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potrà essere modificata
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della
programmazione economica.
Per l’ENEL e le aziende di servizi che dipendono
dagli enti territoriali, l’obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle
previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le
disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai
loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono,
secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le
associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali
della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di
fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate
e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non
risultino già dai conti pluriennali prescritti ha
specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli
enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente
interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle
partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano
le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici
l’obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa».
«Art. 30 (Conti di
cassa).
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno,
il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del
fabbisogno del settore statale per l’anno in corso, quale risulta delle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché
sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti
risultati verificatisi nell’anno precedente. Nella stessa relazione sono,
altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito
pubblico. Entro la stessa data il Ministro del
bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione
contenente i dati sull’andamento dell’economia nell’anno precedente e
l’aggiornamento delle previsioni per l’esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro
presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di
cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo,
secondo e terzo trimestre dell’anno in corso, con correlativo aggiornamento
della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi l e 2, il Ministro del tesoro,
presenta altresì al Parlamento per l’intero settore pubblico, costituito dal
settore statale, dagli enti di cui all’art. 25 e dalle regioni,
rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l’anno in corso, i
risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti
della stima annua predetta, sempre nell’ambito di una valutazione dei flussi
finanziari e dell’espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull’andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, lo schema
tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali
e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all’art. 25 al
Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati,
oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell’anno e nel trimestre
precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei
depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell’indebitamento
a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del
tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i
dati di cui sopra aggregati per l’insieme delle province e per l’insieme dei comuni
e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all’amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per
l’intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine
dell’esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e
sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla
classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell’ENEL e
delle aziende di servizi debbono comunicare entro il
30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell’esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo
annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le
informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo
stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi
alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all’art. 25 della presente legge
ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai
precedenti commi.
- Il testo dell’art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è il seguente:
«Art. 14 (Collaudo).
Avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’ufficio del
Genio civile ne dà avviso al Servizio dighe e, qualora gli invasi sperimentali
abbiano dato risultati soddisfacenti,
Ai fini del collaudo l’ufficio del Genio civile
curerà la raccolta dei disegni di consistenza delle
opere e farà redigere dall’assistente governativo una relazione finale sullo
svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.
Il collaudo sarà effettuato, giusta designazione
del presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da una commissione collaudatrice costituita di norma da un ingegnere
del Genio civile con qualifica non inferiore ad ingegnere capo e da un
ingegnere del Servizio dighe che sia a conoscenza
dello svolgimento dei lavori. Per opere di notevole importanza la commissione
collaudatrice potrà essere nominata anche durante l’esecuzione dei lavori, in
modo che ne possa seguire lo svolgimento.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti
ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario.
Gli atti di collaudo verranno
trasmessi alla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici per i
successivi provvedimenti amministrativi».
- Per il testo dell’art. 6, comma 1, ultimo
periodo, della legge 10 agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
Art. 5.
Il comitato tecnico-scientifico
1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.
2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell’ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall’incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.
4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
a) proposte di direttive tecniche di cui all’articolo 10, comma 5;
b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
4. Nel caso di cessazione anticipata dall’incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall’articolo 4, comma 5, lettera c).
Nota all’art. 6:
- Il testo dell’art. 2397 del codice civile è il seguente:
«Art. 2397
(Composizione del collegio).
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque
membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre
essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero di grazia e giustizia».
Art. 7.
Il direttore generale
1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall’incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell’organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all’articolo 4, comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresì tutti i compiti previsti dallo statuto dell’Ente.
Art. 8.
Consulta degli iscritti
1. E’ istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all’articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l’anno dal direttore generale del RID, nonché su richiesta di almeno la metà dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all’ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.
4. La consulta è costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all’uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all’articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L’acquisizione del parere della consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.
Art. 9.
Vigilanza governativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività del RID. In particolare:
a) vigila che l’attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell’espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all’assolvimento delle funzioni;
c) autorizza l’effettuazione di attività di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri.
2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonché le delibere relative all’articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Nota all’art. 9:
- Il testo dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
recante: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84, è il seguente:
«Art. 12.
Il controllo previsto dall’art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali
l’Amministrazione dello Stato o un’azienda autonoma statale contribuisca con
apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione
di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli
5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della
Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione
e di revisione».
Art. 10.
Compiti ed attribuzioni del RID
1. Il RID, ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;
2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell’articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l’altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall’invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l’emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.
4. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:
a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;
b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all’esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;
c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.
5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;
c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l’omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.
Note all’art. 10:
- Per il testo dell’art. 91, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.
- Il testo dell’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
recante: «Misure urgenti in materia di dighe», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1994, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, è il seguente:
«Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con
il Ministro dell’ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle
dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:
a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;
b) riparto di competenze fra uffici
centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
c) casi e modi dell’acquisizione del
parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) termini, forme e criteri dell’istruttoria;
e) forma e contenuto dei provvedimenti dell’amministrazione,
anche con riferimento alla possibilità di atti
interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all’osservanza di
prescrizioni;
f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche,
anche con riferimento alle modalità di esercizio degli
invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di
assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in
materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque
dall’inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli
interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la
sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la
compatibilità ambientale;
g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare
le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
h) presentazione di una periodica perizia
tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all’esecuzione delle opere ed alla
conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
l) caratteristiche geometriche e tipologia di
utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del
controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale
dighe;
m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della
regione e degli enti locali interessati;
m-bis) qualificazione
professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.
2. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre
1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base
di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei
casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può
consentire l’applicazione parziale delle norme suddette.
2-bis. Entro sei mesi dall’emanazione del regolamento
di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei progetti e del
controllo sulla costruzione e sull’esercizio delle dighe di loro competenza,
con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento».
- Per il testo del comma 3 dell’art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.
- Per il testo del comma 4 dell’art. 6 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
Art. 11.
Organizzazione del RID
1. L’organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID è articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L’organico del servizio è determinato secondo l’allegata tabella A).
2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.
Art. 12.
Entrate del RID
1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell’ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all’articolo 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all’articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l’iscrizione avviene all’atto dell’autorizzazione al primo invaso e prima dell’inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.
3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota all’art. 12:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell’art. 6
della legge 1° agosto 2002, n. 166, v. note alle premesse.
Art. 13.
Iscrizione al RID
1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all’atto dell’autorizzazione al primo invaso e prima dell’inizio dello stesso. All’iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d’acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
Nota all’art. 13:
- Per il testo del comma 1 dell’art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, v. note alle premesse.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a)
b) il Ministro dell’economia e delle finanze effettua la designazione di cui all’articolo 6, comma 1; entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori dei conti.
2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all’articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all’articolo 4, comma 5, lettere a) e c).
4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l’articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonché l’articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l’articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.
5. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati è consentito l’inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonché di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002. Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, è consentito l’inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.
7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell’inquadramento.
8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 5,
foglio n. 346
Note all’art. 14:
- Gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85,
recavano rispettivamente «i compiti del Servizio nazionale dighe» e
«l’organizzazione del Servizio nazionale dighe».
- L’art. 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recava il
«collaudo».
- L’art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il
seguente:
«Art. 31 (Passaggio di
dipendenti per effetto di trasferimento di attivita).
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l’art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da
- La tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, è la seguente:
"RUOLO TECNICO DEL SERVIZIO DIGHE
Organico della dirigenza
Dirigente generale
livello C....... 1
Dirigenti................................ 21
Organico del personale non dirigente:
9ª qualifica
funzionale............. 35
8ª qualifica funzionale............. 35
7ª qualifica funzionale............. 30
6ª qualifica funzionale............. 30
Totale................................ 152"
- Il titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, reca: «Organizzazione - Capo III - Uffici, piante
organiche, mobilità e accessi».
- Per il testo dell’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, v. nota
all’art. 10.
ALLEGATO
Tabella A
ORGANICO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE
Funzioni di livello dirigenziale generale................ 1
Funzioni di livello dirigenziale tecnico................ 18
Funzioni di livello dirigenziale amministrativo....... 2
Organico personale non dirigente................... 172
Nota esplicativa sulla tabella A
Funzioni di livello dirigenziale generale................ 1...... (*)
Funzioni di livello dirigenziale........................... 20...... (**)
Organico personale non dirigente................... 172...... (***)
(*) Il direttore generale.
(**) Totale dei dirigenti tecnici del Servizio nazionale dighe (n. 20).
(***) Totale dell’organico del personale non dirigente del Servizio nazionale dighe (n. 172).