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Compiti   
Compiti istituzionali del Registro Italiano Dighe
Il R.I.D. provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe (quelle che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume superiore al 1.000.000 di metri cubi), tenendo conto anche degli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie; provvede inoltre, alla vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari.
L'attività istituzionale del R.I.D. è disciplinata, per gli aspetti procedurali ed autorizzativi, dal D.P.R. 10.11.1959, n.1363 "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta" nonchè, per quanto concerne la normativa tecnica di settore, dal D.M. LL.PP. 24.3.1982.
All'Ente è affidato il compito di predisporre la normativa tecnica in materia di dighe.

  Il R.I.D. provvede altresì:
  • all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere (art.6, comma 4 bis, della legge 1.8.2002, n.166, come integrato dall'art.5 bis, comma 1, della legge 24.11.2003, n.326; art.10, comma 2, del D.P.R. 24.3.2003, n.136);
  • al monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.3, comma 3, del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con legge 28.5.2004, n.139);
  • all'esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe, presentate dai concessionari in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza (art.4 del decreto legge 29.3.2004, n.79 convertito con legge 28.5.2004, n.139);
  • all'affiancamento tecnico-scientifico delle Autorità di Protezione Civile, per il governo delle piene nei corsi d'acqua (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.2.2004);
  • all'assistenza tecnica, alla consulenza e perizia tecnica per le opere non soggette alla successiva approvazione da parte del R.I.D., su richiesta di amministrazioni, enti pubblici o privati (art.10, comma 4, lettera "b" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);
  • all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe (art.10, comma 4, lettera "a" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);
  • alla promozione di studi e conferenze ed alla stipula di accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse (art.10, comma 4, lettera "d" del D.P.R. 24.3.2003 n.136;
  • all'individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata attendibilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e l'indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati (art.10, comma 5, lettera "b" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);
  • alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe (art.10, comma 5, lettera "d" del D.P.R. 24.3.2003 n.136);
  • all'individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati sperimentali e della loro trasmissione alla banca dati del R.I.D. (art.10, comma 5, lettera "e" del D.P.R. 24.3.2003 n.136).
Le competenze e le attività istituzionali del R.I.D. sono quelle richiamate nei provvedimenti legislativi elencati nell'area normativa.


 

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