Per poter procedere alla valutazione degli studi presentati, e garantire una omogeneità di giudizio, il SND ha promosso nel 2000 la nomina di un Gruppo di Lavoro che, al termine delle sue attività, ha formulato le seguenti osservazioni di carattere generale:
1) gli studi svolti dai Concessionari sono relativi alle sole strutture di sbarramento e non riguardano il complesso delle opere cosiddette accessorie e le sponde dell'invaso;
2) i vincoli tecnici posti dal D.M. LL.PP. 24.3.1982, per le dighe di nuova costruzione, sono spesso di difficile applicazione per le dighe in esercizio.
La normativa nel settore delle costruzioni in zona sismica è in fase di aggiornamento a partire dal Maggio 2003, quando è stata emanata l'Ordinanza 3274 del 20.3.2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".
L'art. 2 comma 3 di questa Ordinanza stabilisce che è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
Gli allegati tecnici all'Ordinanza 3274 sono stati modificati con Ordinanza 3316 del 2.10.2003 "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003". Gli allegati tecnici disciplinano solo le verifiche sismiche degli edifici, dei ponti e delle fondazioni e, quindi, non sono applicabili alle opere di sbarramento.
Successivamente, con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3685 del 21.10.2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", si specifica che, tra le "opere di interesse strategico" sono da comprendere le grandi dighe connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali e con la produzione di energia elettrica e che, comunque, sono da considerare "opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" tutte le dighe di competenza del RID.
Il DL 29.3.04 n. 79 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe", convertito nella L. all'art. 4 tratta della rivalutazioni delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe, in relazione agli aspetti idrologici e sismici.
In particolare il RID, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, provvede alla redazione di "norme tecniche per la verifica sismica delle dighe". Tali verifiche devono essere coordinate con quanto previsto dall'Ordinanza PCM 3274 del 20.3.03.
Sulla materia della verifica sismica delle dighe è recentemente intervenuto, con prescrizioni di carattere generale, anche il DL 28 Maggio 2004 n. 136 "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione", il quale stabilisce all'art.5 comma 1 che, per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio Superiore dei LL.PP entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.
La proposta di Linee guida.
Nell'Aprile 2004 è stato costituito un Gruppo di lavoro, in seno al RID, avente l'incarico di redigere una proposta di normativa tecnica per la verifica sismica.
Il Gruppo si è basato sulle "Raccomandazioni per la valutazione della sicurezza sismica delle dighe in esercizio" del 2001, revisionandole e rendendole congruenti con le normative successivamente emanate.
E' stato così ottenuto il testo sotto disponibile per il download, che viene presentato agli operatori del settore per proposte e
commenti.